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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 34
Formazione professionale
1. La Regione promuove corsi di formazione sul lavoro per tecnici e personale degli enti delegati e delle organizzazioni professionali di categoria agricole e turistiche, preposti all'espletamento di funzioni in materia di agriturismo e di turismo rurale.
2. Le iniziative di formazione degli operatori agrituristici e del turismo rurale sono coordinate dalle Province e gestite dagli enti o dagli organismi di formazione professionale operanti a livello provinciale e regionale, nonché dai centri pubblici di formazione professionale o dalle Comunità Montane, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche operanti nella regione, con le organizzazioni professionali agricole e del settore ricettivo, cooperative e sindacali.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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