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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 37(1)
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:
a) per i contributi previsti all'art. 18, mediante l'istituzione nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale di apposito capitolo che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione del medesimo, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
b) per i contributi previsti all'art. 29, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, e nell'ambito dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale;
c) per i contributi relativi ad interventi di promozione dell'agriturismo e del turismo rurale, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla L.R. 9 agosto 1993, n. 28, e nell'ambito dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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