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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale e ambientale di vaste aree del proprio territorio, promuove lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale, integrandoli con l'offerta turistica regionale. Per queste finalità definisce:
a) le norme per l'esercizio e la promozione dell'attività agrituristica, sulla base della Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno, concernente la disciplina dell'agriturismo;
b) le norme per l'esercizio e la promozione di una nuova forma di turismo, denominata "turismo rurale".
2. In particolare, la presente legge è finalizzata a favorire:
a) la permanenza dei produttori agricoli attraverso l'integrazione del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nelle zone svantaggiate o in prossimità delle aree protette e di territori caratterizzati da rilevanti elementi naturalistici, paesaggistici e storico-culturali;
b) la creazione ed il consolidamento di nuove forme di ricettività e di servizi turistici;
c) la salvaguardia dell'ambiente, favorendo le tecniche di produzione agricole a basso impatto ambientale;
d) la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura e della gastronomia tradizionale emiliano - romagnola;
e) la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo e la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico-culturali, sviluppando a tale fine iniziative di formazione e di promozione;
f) il recupero del patrimonio edilizio agricolo e la valorizzazione delle tradizioni culturali nel mondo rurale;
g) la diffusione del turismo sociale e giovanile e la fruizione programmata dei beni ambientali naturali.
3. La Regione Emilia-Romagna intende inoltre favorire lo sviluppo e la qualificazione delle attività turistico-ricettive rurali, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 mediante:
a) l'istituzione di marchi di qualità per l'agriturismo e il turismo rurale;
b) la definizione di politiche di sostegno economico a favore degli operatori dell'agriturismo e del turismo rurale;
c) la definizione di programmi di promozione integrata dell'agriturismo e del turismo rurale.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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