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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Titolo I
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO
Art. 2

(sostituita lett. f) del comma 2 da art. 10 L.R. 7 aprile 2000 n. 23)

Definizione delle attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti di cui all'art. 5.
2. Costituisce, in particolare, attività agrituristica:
a) dare alloggio in appositi locali dell'azienda agricola;
b) ospitare in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
c) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, comunque tipici del territorio così come specificato all'art. 6;
d) vendere agli ospiti e al pubblico generi tipici alimentari ed artigianali prodotti dall'azienda, o ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda;
e) allevare cavalli, a scopi di agriturismo equestre, od allevare altre specie zootecniche ai fini di richiamo turistico;
f) organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti.
Art. 3
Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica
1. Le attività di cui all'art. 2 sono svolte in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla conduzione dell'azienda agricola.
2. Il volume dell'attività agrituristica deve essere inferiore al limite massimo delle giornate di lavoro occorrenti per l'attività agricola. La determinazione delle giornate di lavoro deve tenere conto delle condizioni di particolare disagio operativo in relazione al territorio e delle tecniche colturali adottate.
Art. 4
Norme per la rivitalizzazione delle zone montane
1. Nelle zone montane, così come individuate dalla Direttiva CEE 268/75 e dalla L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 concernente il riordino delle Comunità Montane, l'attività agricola di cui all'art. 3 è determinata sulla base del tempo di lavoro annuo necessario sia per le attività agroforestali che per quelle finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli ed alla tutela dell'ambiente.
2. Il tempo di lavoro annuo impiegato per l'allevamento del bestiame, per la silvicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente è calcolato in analogia ai metodi adottati nelle aziende agricole di pianura, moltiplicando il numero di giornate lavorative per un coefficiente compensativo fino a un massimo di 3, in rapporto al disagio operativo e socio-economico degli addetti.
Art. 5

(sostituito comma 1 da art. 10 L.R. 7 aprile 2000 n. 23)

Operatori agrituristici
1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, che svolgono l'attività agricola mediante l'utilizzazione della propria azienda. Gli imprenditori possono avvalersi di familiari collaboratori di cui all'art. 230 bis del codice civile e di propri dipendenti.
2. I soggetti interessati all'esercizio dell'agriturismo devono essere in possesso, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 12, della qualifica di imprenditore agricolo e dell'attestato di frequenza al corso per operatore agrituristico attivato nel territorio della provincia.
Art. 6
Esercizio dell'agriturismo
1. Nell'esercizio dell'agriturismo il valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere costituito, per la maggior parte, da produzioni proprie dell'azienda e da produzioni considerate tipiche della zona particolare in cui è ubicata l'azienda agrituristica.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati di produzione aziendale, oltre ai cibi e alle bevande prodotti e lavorati, nell'azienda agricola, anche quelli ricavati, sia pure attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda medesima.
Art. 7
Zone di prevalente interesse agrituristico
1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico le seguenti zone:
a) aree svantaggiate, così come individuate dalla Direttiva CEE 268/75;
b) aree montane di cui alla L.R. 5 gennaio 1993, n. 1;
c) aree interne ai parchi e alle riserve istituiti con leggi nazionali e regionali ed aree contigue, individuate, ai sensi dell'art. 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11, così come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40;
d) zone di cui agli articoli 17, 19, 21 e 23 del Piano territoriale paesistico regionale.
Art. 8
Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo
1. Le associazioni regionali agrituristiche, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concordano e presentano alla Regione un unico simbolo che individua, su tutto il territorio, le aziende agrituristiche. Il simbolo e la denominazione devono essere affissi tramite targa all'ingresso delle aziende agrituristiche e riportati su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico. Ogni altro simbolo è abolito.
2. L'utilizzo del simbolo e della denominazione nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico è riservato esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica in base all'art. 14.
Art. 9
Immobili destinati all'agriturismo
1. Sono utilizzabili a scopo agrituristico i fabbricati rurali esistenti sul fondo ovvero, se il fondo ne è privo, gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati in frazioni dello stesso comune del fondo o di comuni limitrofi, purché si tratti di strutture strettamente connesse all'attività agricola.
2. I comuni definiscono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulla base di un censimento, di cui all'art. 40 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modifiche, concernente la tutela e uso del territorio.
3. L'esercizio delle attività agrituristiche non può essere utilizzato per superare gli indici fissati dalle norme agricole dei PRG (Piani regolatori generali).
4. Le attività ricreative, culturali e sportive sono ammesse nelle strutture esistenti in azienda o negli ambiti territoriali delle aziende associate.
5. Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce comunque distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che restano censiti nel catasto rurale.
6. I locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici possono essere ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell'edificio, ai sensi dell'art. 33.
Art. 10
Volume delle strutture agrituristiche
1. L'attività agrituristica è consentita, nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 9, secondo i volumi di seguito indicati:
a) l'ospitalità in camere ammobiliate è ammessa nei fabbricati esistenti sul fondo fino ad un massimo di otto camere, elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico, così come individuate all'art. 7;
b) l'ospitalità in spazi aperti è ammessa fino ad un massimo di dieci piazzole, elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico, così come individuate all'art. 7.
2. La ricettività agrituristica è stagionale e non può essere superiore a nove mesi su base annua. Tale periodo può essere suddiviso in più periodi durante l'anno solare. La durata dell'ospitalità e l'eventuale suddivisione in periodi devono essere indicate nella richiesta al Sindaco per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività agrituristiche.
3. L'accoglienza in spazi aperti ed attrezzati è ammessa per il periodo di ospitalità di cui al comma 2 e può essere suddivisa nell'anno solare in più periodi.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione agrituristica trasmette al Sindaco una comunicazione sull'attività di ricettività agrituristica svolta nell'anno precedente, riportando i periodi di apertura e il numero di giornate complessive.
5. Non hanno carattere stagionale le attività agrituristiche di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 2 dell'art. 2.
Art. 11
Deleghe alle Comunità Montane e alle Province
1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 18 sono delegate alle Comunità Montane e, per il restante territorio, alle province nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 27 agosto 1983, n. 34.
2. Alle Comunità Montane sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, le verifiche ed i controlli sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12.
3. Alle Province sono delegate le funzioni amministrative concernenti la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici e, per i territori non ricompresi nell'ambito delle Comunità Montane, le verifiche ed i controlli sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12.
Art. 12
Elenco degli operatori agrituristici
1. AI sensi dell'art. 6 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno, è istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici.
2. L'elenco, cui possono essere iscritti i soggetti previsti all'art. 5, è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti Province.
3. Le domande di iscrizione all'elenco sono presentate alle Comunità Montane, che le trasmettono alle Province entro i successivi trenta giorni, per le aziende ubicate nei comuni individuati dalla L.R. 5 gennaio 1993, n. 1, e alle Province, per quelle ubicate nel restante territorio. Decorso inutilmente tale termine, le Comunità Montane sono comunque tenute a trasmettere la documentazione alle Province che decidono entro il termine di cui al comma 4.
4. La Provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, decide sulla iscrizione. Qualora i sessanta giorni trascorrano senza che sia stato adottato alcun provvedimento, la domanda d'iscrizione si ritiene accolta. Per gli accertamenti di cui al presente comma si applicano l'art. 688 del codice di procedura penale e l'art. 10 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno.
5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda e comunicato entro cinque giorni dall'adozione agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 4, gli interessati possono chiedere alla Provincia, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto tiene luogo del provvedimento di iscrizione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte dell'Amministrazione provinciale di cui al comma 4.
6. Le province ogni sei mesi trasmettono alla Regione copia degli elenchi provinciali degli operatori agrituristici.
Art. 13
Verifiche e revoca dell'iscrizione
1. La Provincia e le Comunità Montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 12.
2. La perdita dei requisiti viene contestata per iscritto agli interessati, che hanno trenta giorni di tempo per rispondere o controdedurre. Entro i trenta giorni successivi alla risposta, la Provincia delibera in via definitiva.
3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco. La cancellazione deve essere comunicata alla Regione ed al Comune per la revoca dell'autorizzazione agrituristica di cui all'art. 14.
4. La cancellazione dall'elenco comporta la revoca dei contributi assegnati e la restituzione di rate già riscosse, con la maggiorazione degli interessi legali.
Art. 14
Autorizzazione comunale
1. I soggetti di cui all'art. 5 che intendono svolgere attività agrituristiche devono presentare al Comune, nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione, contenente:
a) la descrizione delle attività elencate nell'attestato di iscrizione all'esercizio dell'agriturismo;
b) l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;
c) l'indicazione delle capacità ricettive e dei periodi previsti per le attività stagionali;
d) la determinazione delle tariffe massime per l'ospitalità che si intendono adottare per l'anno in corso, eventualmente rapportate per diversi periodi di attività;
e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno, comprovante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12.
2. La domanda deve essere corredata da:
a) attestato di iscrizione all'elenco di cui all'art. 12;
b) copia del libretto sanitario rilasciato ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche per le quali sia richiesto l'accertamento sanitario;
c) parere dell'autorità sanitaria relativo ai locali da adibire all'attività agrituristica;
d) copia della concessione edilizia, nel caso che gli interventi previsti debbano essere preliminari all'inizio dell'attività; in tal caso il parere di cui alla lettera c) non è richiesto ed è surrogato dalla dichiarazione di usabilità che verrà rilasciata successivamente e che dovrà essere trasmessa al Comune prima dell'effettivo inizio dell'attività.
3. La domanda è presentata al Comune che accerta, applicando l'art. 688 del codice di procedura penale e l'art. 10 della Legge n. 15 del 1968 Sito esterno, il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed all'art. 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 Sito esterno.
4. Il Comune decide sulle domande di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione. Qualora i sessanta giorni trascorrano senza che il Comune abbia concesso l'autorizzazione o notificato richieste di chiarimento, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione concessa.
5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato entro cinque giorni dall'adozione agli interessati. Ove la domanda debba intendersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 4, gli interessati possono chiedere al Sindaco, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto, tiene luogo del provvedimento di autorizzazione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale di cui al comma 3.
6. L'autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno. Non si applicano le disposizioni di cui alla Legge 16 giugno 1939, n. 1111 Sito esterno.
Art. 15
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di accertate violazioni agli obblighi di cui all'art. 16.
2. L'autorizzazione è revocata dal Comune, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia tempestivamente comunicato al Comune il ritardo e la sospensione indicando motivi obiettivamente verificabili;
b) sia stato cancellato, con le procedure previste dall'art.13, dall'elenco di cui all'art. 12;
c) abbia perduto i requisiti previsti al comma 3 dell'art. 14;
d) abbia subito nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.
3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Il Comune deve deliberare in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.
Art. 16
Obblighi amministrativi
1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, o il documento equipollente, di cui all'art. 14;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
c) trasmettere al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente le tariffe massime che si impegnano a praticare, eventualmente articolate a seconda della suddivisione in periodi in cui viene svolta l'attività agrituristica; in caso di mancata trasmissione, si intendono confermate le tariffe previste per l'anno precedente; in ogni caso le tariffe possono essere variate nel corso dell'anno, ma le variazioni hanno corso solo dopo due mesi dalla loro comunicazione al Comune;
d) rispettare le tariffe massime comunicate al Comune;
e) osservare le disposizioni di cui all'art. 109 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
f) affiggere il simbolo e la denominazione regionale dell'agriturismo di cui all'art. 8.
Art. 17
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali
1. La Regione, al fine di coordinare gli interventi in materia di agriturismo ed uniformare i criteri di valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'agriturismo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge approva il Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.
Art. 18
Contributi finanziari
1. A favore degli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo è prevista la concessione di un contributo finanziario per i seguenti interventi:
a) restauro, adattamento e allestimento di fabbricati agricoli per attività agrituristiche e delle aree di pertinenza;
b) costruzione di piazzole e relative strutture idriche e sanitarie per il campeggio;
c) recupero ed allestimento di locali per la degustazione e la vendita di prodotti aziendali;
d) restauro e ricostituzione di strutture tipiche del paesaggio e dell'agricoltura tradizionale, quali siepi, boschi domestici, filari alberati, maceri ecc.;
e) allestimento di servizi ed attrezzature ricreative per il tempo libero;
f) manutenzione straordinaria di infrastrutture viarie esistenti.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 è previsto un contributo in conto capitale nei seguenti limiti massimi:
a) contributo fino al quarantacinque per cento della spesa ammessa nelle zone comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 7;
b) contributo fino al venti per cento della spesa ammessa nelle restanti zone.
3. Le domande di contributo devono essere corredate di un piano di sviluppo aziendale indicante;
a) la tipologia degli interventi previsti;
b) il piano finanziario;
c) la convenienza economica;
d) i tempi di realizzazione degli interventi.
4. Sono considerati prioritari, nell'ambito delle singole zone di prevalente interesse agrituristico, a parità di valutazione qualitativa dei servizi offerti, i progetti presentati da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che risiedano in azienda, che utilizzino manodopera giovanile e che adottino tecniche di agricoltura biologica o a basso impatto ambientale.
5. In alternativa ai contributi in conto capitale può essere accordato un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, della durata massima di venti anni, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati determinati secondo le modalità di cui all'art. 43 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10.
Art. 19
Vincolo di destinazione e revoca dei contributi
1. I beneficiari degli interventi di cui all'art. 18 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature per un periodo di dieci anni, a partire dalla data di concessione dei contributi.
2. Si procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate quando:
a) l'iniziativa non è stata portata a termine nel periodo indicato nell'atto di concessione senza giustificato motivo;
b) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il periodo di dieci anni previsto al comma 1;
c) il fabbricato oggetto del contributo o parte di esso è stato alienato.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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