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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Titolo II
NORME PER L'ESERCIZIO DEL TURISMO RURALE
Art. 20
Definizione di turismo rurale
1. Per il turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.
2. In particolare, l'attività di turismo rurale deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) offerta di ricettività e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, così come delimitato dai PRG vigenti ai sensi dell'art. 13, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; tale attività può essere altresì esercitata in frazioni delimitate dal PRG vigente, purché in immobili con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona;
b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;
c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento, finalizzato in particolare a definire per il turismo rurale:
a) le caratteristiche dimensionali e strutturali degli edifici destinati alla ricettività ed alla ristorazione;
b) le caratteristiche dei servizi.
Art. 21
Zone di prevalente interesse per il turismo rurale
1. Sono considerate zone di prevalente interesse per il turismo rurale:
a) le aree montane, così come individuate dalla L.R. 5 gennaio 1993, n. 1;
b) le aree interne ai parchi e alle riserve, istituiti con leggi regionali e nazionali ed aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11, così come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40.
Art. 22
Tipologia dei servizi
1. Le attività di turismo rurale possono essere svolte, nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, con le seguenti tipologie di esercizi, da soggetti già in possesso delle autorizzazioni richieste dalle competenti autorità:
a) esercizi alberghieri, di cui alla L.R. 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni;
b) esercizi extralberghieri, di cui alla L.R. 25 agosto 1988, n. 34;
c) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, individuati all'art. 5, lettera a) della Legge 25 agosto 1991, n. 287 Sito esterno;
d) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero.
Art. 23
Operatori del turismo rurale
1. Sono ammessi a svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:
a) gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, singoli o associati, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed iscritti agli appositi registri delle CCIAA (Camere di commercio industria artigianato e agricoltura);
b) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle CCIAA.
Art. 24
Elenco operatori del turismo rurale
1. È istituito l'elenco regionale degli operatori del turismo rurale, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) esercizi alberghieri ed extralberghieri;
b) esercizi di ristorazione;
c) esercizi di gestione di servizi a supporto delle attività sportive e del tempo libero all'aria aperta.
2. L'elenco è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti Province.
3. All'elenco possono essere iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 20, 21 e 22 e dell'attestato di frequenza al corso di formazione professionale per operatore del turismo rurale di cui all'art. 34.
4. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla Provincia competente per territorio.
5. La Provincia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda accerta il possesso dei requisiti richiesti e decide sull'iscrizione. Qualora i sessanta giorni trascorrano senza che sia adottato alcun provvedimento, la domanda si ritiene accolta.
6. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato, entro cinque giorni dall'adozione, agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 5, gli interessati possono richiedere alla Provincia, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto tiene luogo del provvedimento di iscrizione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte della Provincia di cui al comma 4.
7. Per gli esercizi alberghieri esistenti e già classificati ai sensi della L.R. 30 novembre 1981, n. 42, l'iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1 non sostituisce la classificazione regionale prevista all'art. 3 della stessa legge, così come modificata dalla L.R. 14 giugno 1984, n. 30.
8. Ogni tre mesi le Province trasmettono ai Comuni competenti per territorio copia degli elenchi degli esercizi alberghieri, extralberghieri e dei pubblici esercizi iscritti nell'elenco provinciale.
9. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono alla regione copia degli elenchi provinciali degli operatori del turismo rurale.
Art. 25
Verifiche, sospensione e revoca dell'iscrizione
1. Le Province effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.
2. La perdita dei requisiti è contestata per iscritto agli interessati, che possono rispondere e controdedurre entro trenta giorni dalla data di comunicazione.
3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco regionale e la revoca dei contributi eventualmente concessi ai sensi dell'art. 29.
4. In caso di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio iscritto nell'elenco regionale, il subentrante è tenuto a ripresentare alla Provincia competente per territorio la documentazione richiesta per la nuova iscrizione.
Art. 26
Competenze dei Comuni
1. Restano in vigore tutte le competenze affidate ai Comuni e previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di esercizi alberghieri, extralberghieri e di pubblici esercizi.
Art. 27
Obblighi amministrativi
1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attività di turismo rurale hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico il documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
c) rispettare le norme vigenti in materia di attività alberghiera, extralberghiera e di pubblico esercizio dettate dalla legislazione nazionale e regionale;
d) affiggere il simbolo regionale di cui all'art. 28.
Art. 28
Simbolo del turismo rurale
1. La Giunta adotta il simbolo di contrassegno degli esercizi iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.
2. L'utilizzo del simbolo è riservato agli esercizi regolarmente autorizzati ed iscritti all'elenco regionale.
Art. 29
Contributi finanziari
1. Gli imprenditori iscritti nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale possono accedere ai contributi finanziari previsti dalla L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, e da programmi comunitari a gestione regionale.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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