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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23

L.R. 17 febbraio 2005 n. 6

Art. 13
Verifiche e revoca dell'iscrizione
1. La Provincia e le Comunità Montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 12.
2. La perdita dei requisiti viene contestata per iscritto agli interessati, che hanno trenta giorni di tempo per rispondere o controdedurre. Entro i trenta giorni successivi alla risposta, la Provincia delibera in via definitiva.
3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco. La cancellazione deve essere comunicata alla Regione ed al Comune per la revoca dell'autorizzazione agrituristica di cui all'art. 14.
4. La cancellazione dall'elenco comporta la revoca dei contributi assegnati e la restituzione di rate già riscosse, con la maggiorazione degli interessi legali.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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