LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8
Art. 16
Obblighi amministrativi
1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, o il documento equipollente, di cui all'art. 14;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
c) trasmettere al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente le tariffe massime che si impegnano a praticare, eventualmente articolate a seconda della suddivisione in periodi in cui viene svolta l'attività agrituristica; in caso di mancata trasmissione, si intendono confermate le tariffe previste per l'anno precedente; in ogni caso le tariffe possono essere variate nel corso dell'anno, ma le variazioni hanno corso solo dopo due mesi dalla loro comunicazione al Comune;
d) rispettare le tariffe massime comunicate al Comune;
e) osservare le disposizioni di cui all'art. 109 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
f) affiggere il simbolo e la denominazione regionale dell'agriturismo di cui all'art. 8.
Note del Redattore:
Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.