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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23

L.R. 17 febbraio 2005 n. 6

Art. 19
Vincolo di destinazione e revoca dei contributi
1. I beneficiari degli interventi di cui all'art. 18 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature per un periodo di dieci anni, a partire dalla data di concessione dei contributi.
2. Si procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate quando:
a) l'iniziativa non è stata portata a termine nel periodo indicato nell'atto di concessione senza giustificato motivo;
b) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il periodo di dieci anni previsto al comma 1;
c) il fabbricato oggetto del contributo o parte di esso è stato alienato.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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