Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23

L.R. 17 febbraio 2005 n. 6

Art. 2

(sostituita lett. f) del comma 2 da art. 10 L.R. 7 aprile 2000 n. 23)

Definizione delle attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti di cui all'art. 5.
2. Costituisce, in particolare, attività agrituristica:
a) dare alloggio in appositi locali dell'azienda agricola;
b) ospitare in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
c) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, comunque tipici del territorio così come specificato all'art. 6;
d) vendere agli ospiti e al pubblico generi tipici alimentari ed artigianali prodotti dall'azienda, o ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda;
e) allevare cavalli, a scopi di agriturismo equestre, od allevare altre specie zootecniche ai fini di richiamo turistico;
f) organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

Espandi Indice