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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23

L.R. 17 febbraio 2005 n. 6

Art. 3
Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica
1. Le attività di cui all'art. 2 sono svolte in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla conduzione dell'azienda agricola.
2. Il volume dell'attività agrituristica deve essere inferiore al limite massimo delle giornate di lavoro occorrenti per l'attività agricola. La determinazione delle giornate di lavoro deve tenere conto delle condizioni di particolare disagio operativo in relazione al territorio e delle tecniche colturali adottate.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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