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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23

L.R. 17 febbraio 2005 n. 6

Art. 4
Norme per la rivitalizzazione delle zone montane
1. Nelle zone montane, così come individuate dalla Direttiva CEE 268/75 e dalla L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 concernente il riordino delle Comunità Montane, l'attività agricola di cui all'art. 3 è determinata sulla base del tempo di lavoro annuo necessario sia per le attività agroforestali che per quelle finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli ed alla tutela dell'ambiente.
2. Il tempo di lavoro annuo impiegato per l'allevamento del bestiame, per la silvicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente è calcolato in analogia ai metodi adottati nelle aziende agricole di pianura, moltiplicando il numero di giornate lavorative per un coefficiente compensativo fino a un massimo di 3, in rapporto al disagio operativo e socio-economico degli addetti.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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