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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23

L.R. 17 febbraio 2005 n. 6

Art. 6
Esercizio dell'agriturismo
1. Nell'esercizio dell'agriturismo il valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere costituito, per la maggior parte, da produzioni proprie dell'azienda e da produzioni considerate tipiche della zona particolare in cui è ubicata l'azienda agrituristica.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati di produzione aziendale, oltre ai cibi e alle bevande prodotti e lavorati, nell'azienda agricola, anche quelli ricavati, sia pure attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda medesima.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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