LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27
DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994
Art. 20
Competenza amministrativa provinciale
1. In attuazione degli artt. 3 e 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 02 dell'Allegato della Legge 21 gennaio 1994, n. 61 , competono alle Province le funzioni amministrative relative alle attività di smaltimento dei rifiuti. In particolare compete alle Province l'approvazione dei progetti degli impianti e il rilascio delle autorizzazioni alle attività di smaltimento dei rifiuti.
2. Alle Province competono altresì le funzioni amministrative in materia di residui riutilizzabili come definiti dalla normativa nazionale di settore.