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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 3
Attività formative, informative e di mostrative
1. La Regione elabora periodicamente un programma di attività formative, informative e dimostrative, al fine di diffondere una più avanzata sensibilità sociale sui temi della riduzione, del recupero e del riutilizzo dei rifiuti. A tal fine possono esser presentate proposte da Enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni ambientaliste, di categoria e del volontariato.
2. Il programma può essere attuato direttamente dalla Regione ovvero dai soggetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi a parziale o totale copertura degli oneri relativi. La Regione con proprio atto provvederà a definire le priorità nonchè le modalità di concessione dei contributi medesimi.

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