LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27
DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994
Art. 34
Interventi di emergenza
1. La Regione, in relazione alle ordinanze presidenziali assunte a norma degli artt. 9 e 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente, attua le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e a disporne la realizzazione.
2. Qualora la necessità di intervento, di cui al comma 1, sia causata da eventi od azioni imputabili a terzi, la Regione avvia contestualmente i procedimenti giudiziari necessari per il recupero delle spese sostenute nonchè per il risarcimento del danno subito nei confronti di tutti i soggetti responsabili.
3. La realizzazione degli interventi di cui sopra può essere affidata alle Province e ai Comuni in base ad apposita convenzione da definirsi in relazione alle singole situazioni di emergenza.