LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27
DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994
Art. 36
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 31 e 32 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norme di quanto disposto dall'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio secondo quanto disposto dall' art. 11 della LR n. 31 del 1977.