LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27
DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994
Art. 9
Adozione e approvazione dei Piani infraregionali
1. La Provincia elabora il Piano infraregionale, sentiti i Comuni e le Comunità Montane territorialmente interessati.
2. Il Piano infraregionale è adottato dalla Provincia ed approvato dalla Regione, secondo le procedure di cui all' art. 13 della LR 5 settembre 1988, n. 36.