LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27
DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994
INDICE
Art. 23 - Presentazione dei progetti
Art. 24 - Approvazione dei progetti
Art. 25 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
Art. 26 - Contenuto dell'autorizzazione
Art. 27 - Garanzie finanziarie
Art. 28 - Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni
Art. 29 - Trasmissione delle relazioni
Art. 30 - Controlli
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Oggetto
1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni di propria competenza ai sensi dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 nell'ambito di quanto stabilito dagli artt. 3, 14 e 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , nonchè di quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e comunitarie di settore.
2. In particolare essa provvede a:
a) disciplinare la programmazione e la pianificazione di settore nell'ambito del sistema di pianificazione generale della Regione;
b) disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative;
c) individuare i livelli di competenza degli Enti locali;
d) delegare l'esercizio di competenze proprie agli Enti locali, secondo quanto previsto dall'art. 118 Cost.
Art. 2
Finalità e principi generali
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, orienta prioritariamente la propria attività per il perseguimento della riduzione della produzione dei rifiuti nonchè del loro recupero, riciclo e riutilizzo. Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione, di organizzazione delle attività di smaltimento e di autorizzazione degli impianti essa garantisce la tutela della salute, la ricerca delle migliori garanzie di protezione dell'ambiente e del paesaggio e la verifica dell'economicità delle soluzioni adottate.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , nell'attuazione dei principi di cui al comma 1, devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da altre regioni non può essere consentito;
b) lo smaltimento di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi provenienti da altre regioni è consentito nei casi in cui siano destinati ad impianti finalizzati al recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti o ad impianti ad elevata e particolare tecnologia e che perciò trovino un' ottimizzazione economico - funzionale solo se rivolti ad un' utenza non limitata al territorio regionale;
c) l'incenerimento di rifiuti solidi urbani e/ o speciali è consentito come forma di recupero di calore e di energia e qualora sia dimostrato l'interesse economico del processo di recupero previsto;
d) lo stoccaggio definitivo in discarica è consentito solo per quelle tipologie e/ o quantità di rifiuti per cui non risultano disponibili, nell'ambito del territorio provinciale, impianti di recupero, riciclo e riutilizzo;
e) non può essere consentito lo stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti provenienti da raccolta differenziata effettuata ai sensi della Legge 9 novembre 1988, n. 475 e del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991.
3. E' possibile derogare al principio di cui alla lett. a) del comma 2 attraverso la definizione, da parte della Regione, di un accordo di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , ovvero di un' apposita convenzione o intesa.
Art. 3
Attività formative, informative e di mostrative
1. La Regione elabora periodicamente un programma di attività formative, informative e dimostrative, al fine di diffondere una più avanzata sensibilità sociale sui temi della riduzione, del recupero e del riutilizzo dei rifiuti. A tal fine possono esser presentate proposte da Enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni ambientaliste, di categoria e del volontariato.
2. Il programma può essere attuato direttamente dalla Regione ovvero dai soggetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi a parziale o totale copertura degli oneri relativi. La Regione con proprio atto provvederà a definire le priorità nonchè le modalità di concessione dei contributi medesimi.
Art. 4
Strumenti della pianificazione
1. Sono strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti:
a) il Piano territoriale regionale e il Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui agli artt. 4 e seguenti della LR 5 settembre 1988, n. 36;
b) i Piani territoriali infraregionali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 8.
Art. 5
Progetti territoriali operativi
1. Nel caso di interventi complessi e di rilievo programmatico regionale, proposti anche da soggetti privati, non previsti negli strumenti di pianificazione di cui all'art. 4, ovvero in attesa dell'approvazione degli stessi, possono costituire strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti i Piani territoriali operativi (PTO) di cui agli artt. 7 e seguenti della LR 5 settembre 1988, n. 36.
Art. 6
Piano territoriale regionale
1. Il Piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee di indirizzo per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Il PTR, in particolare, basandosi sui principi di cui all' art. 2 e sui dati conoscitivi acquisiti tramite il Catasto dei rifiuti e l'Osservatorio dei rifiuti, di cui agli artt. 17, 18 e 19:
a) valuta i dati relativi alla produzione sul territorio regionale e le sue tendenze evolutive;
b) indica le azioni e gli interventi necessari per ridurre la produzione di rifiuti ed incentivarne il riutilizzo, il riciclo e il recupero;
c) valuta la situazione del sistema regionale di smaltimento evidenziando la necessità di potenziamento riferite sia ad aree territoriali sia a tipi di rifiuto;
d) determina gli obiettivi quali - quantitativi, da raggiungere sul territorio regionale, per la raccolta differenziata;
e) stabilisce i criteri per la definizione degli ambiti ottimali di utenza per lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, avendo presente l'esigenza di ottimizzare le potenzialità dei relativi impianti;
f) definisce linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi pubblici di smaltimento;
g) detta criteri, articolati per categoria di rifiuto e tipo di impianto, per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee all'insediamento di impianti di smaltimento.
Art. 7
Piano regionale di settore
1. Il Piano regionale di settore definisce gli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
2. Il Piano, nell'ambito degli indirizzi e dei criteri stabiliti nel Piano territoriale di cui all'art. 6, in particolare:
a) individua le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi compresi quelli di iniziativa privata;
b) individua, in connessione con i bacini di produzione dei rifiuti, il numero, la tipologia e la potenzialità degli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi di iniziativa pubblica, avendo presente l'esigenza di ridurre al minimo la movimentazione dei rifiuti medesimi;
c) individua gli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi che, per le loro caratteristiche intrinseche o per la loro specializzazione, assumono valenza interregionale;
d) indica gli atti amministrativi necessari per attuare gli obiettivi in esso contenuti; indica altresì i flussi e gli strumenti finanziari per realizzare gli interventi previsti.
3. Il Piano regionale di settore, in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, è adottata e approvata secondo le procedure previste dalla LR 5 settembre 1988, n. 36. La Regione provvede all'aggiornamento del Piano ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ed in relazione agli aggiornamenti del Piano territoriale regionale di cui agli artt. 4 e 6.
Art. 8
Piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
1. Le Province adottano i Piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
2. I Piani, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti nel Piano territoriale regionale di cui all'art. 6 e basando si, in particolare, sui dati conoscitivi derivanti dalla gestione del catasto dei rifiuti e sui dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 19, definiscono il quadro complessivo degli interventi da intraprendere per assicurare la più idonea organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti mediante il contenimento della produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia del loro effettivo recupero. Essi in particolare:
a) valutano le quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento e le relative metodologie nonchè il conseguente fabbisogno di impianti da realizzare al fine di rendere ciascuna Provincia tendenzialmente autosufficiente per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio;
b) determinano, tenendo conto di quanto stabilito dal Piano territoriale regionale, gli obiettivi quali - quantitativi da raggiungere nel territorio provinciale, eventualmente articolato a livello di bacino di utenza e nel periodo di validità del Piano, tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata; i piani devono comunque prevedere che, nel corso dei quattro anni successivi alla loro approvazione, i servizio di raccolta differenziata raggiunga l'obiettivo del quaranta per cento del totale dei rifiuti prodotti;
c) individuano le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali compresi quelli di iniziativa privata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 2, lett. g) ed altri ad essi stabiliti;
d) individuano il numero, la tipologia, la potenzialità degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e il relativo bacino di utenza;
e) definiscono il numero, la tipologia, la potenzialità ed il bacino di utenza degli impianti di iniziativa pubblica per lo smaltimento dei rifiuti speciali tenendo anche conto delle scelte effettuate dal Piano regionale di settore relativamente agli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
f) dettano i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di smaltimento individuando i bacini ottimali di utenza;
g) indicano gli atti amministrativi necessari per attuare gli obiettivi in essi contenuti; indicano altresì i flussi e gli strumenti finanziari necessari per realizzare gli interventi previsti;
h) individuano l'ente o gli enti competenti ed indicano i tempi per la realizzazione degli impianti di cui alla lett. d).
3. I Piani infraregionali sono redatti contestualmente per i rifiuti urbani e speciali; per questi ultimi, le analisi, le valutazioni e le previsioni di soluzione sono effettuate con specifico riferimento a ciascuna delle categorie di rifiuti di cui all'art. 2, comma 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 . Le Province provvedono all'aggiornamento dei Piani ogni qualvolta ne ravvisino la necessità ed in relazione agli aggiornamenti del Piano territoriale regionale.
Art. 9
Adozione e approvazione dei Piani infraregionali
1. La Provincia elabora il Piano infraregionale, sentiti i Comuni e le Comunità Montane territorialmente interessati.
2. Il Piano infraregionale è adottato dalla Provincia ed approvato dalla Regione, secondo le procedure di cui all' art. 13 della LR 5 settembre 1988, n. 36.
Art. 10
Efficacia del Piano regionale e dei Piani infraregionali
1. Le previsioni e le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e nei Piani infraregionali, espresse attraverso una rappresentazione grafica idonea ad individuare le aree interessate, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso previste negli strumenti di pianificazione comunale.
2. I Comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei Piani infraregionali entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto di approvazione.
3. Alle previsioni del Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei Piani infraregionali, nonchè ai relativi aggiornamenti, che incidono sull'uso del suolo, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.
Art. 11
Attuazione del Piano infraregionale
1. La Provincia, al fine di assicurare l'effettiva attuazione del Piano infraregionale, promuove e coordina l'attività dell'ente o degli enti competenti di cui all'art. 8, comma 2, lett. h); per l'attuazione degli impianti al servizio di bacini intercomunali gli enti interessati provvedono alla redazione dei progetti e alla realizzazione delle opere anche mediante la definizione di un accordo di programma, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Qualora l'ente o gli enti di cui al comma 1 non provvedano comunque agli adempimenti di loro competenza in ordine alla redazione dei progetti degli impianti, la Provincia, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, provvede in via sostitutiva alla redazione dei progetti medesimi.
Titolo II
RACCOLTA DIFFERENZIATA, CATASTO E OSSERVATORIO DEI RIFIUTI
Art. 12
Finalità della raccolta differenziata
1. La Regione promuove la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo gli indirizzi generali fissati dal DM 29 maggio 1991 e con le seguenti finalità:
a) consentire un più facile recupero delle frazioni presenti nei rifiuti per le quali esista o possa essere promosso un mercato;
b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
c) contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il miglioramento delle caratteristiche degli effluenti: biogas e percolato da esse prodotti;
d) migliorare il rendimento dei processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico;
e) favorire la produzione di compost di qualità garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati.
2. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi - benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale ed i ricavi ottenuti dalla vendita delle materie e dall'energia recuperate sarà valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. La raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani riguarda le categorie definite dall'art. 1 del DM 29 maggio 1991. Ciascuna frazione deve essere avviata ad una destinazione conforme a quanto indicato al comma 2 dell'art. 3 del medesimo decreto.
Art. 13
Compiti delle Province
1. Le Province, nell'ambito dei Piani infraregionali di cui all'art. 8, tenendo conto degli indirizzi espressi al riguardo dalla Regione nel PTR, stabiliscono, per ciascuna delle frazioni definite dall'art. 12, obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere nel territorio provinciale, articolati temporalmente e per ambiti territoriali.
2. I Piani infraregionali devono prevedere gli impianti necessari ad assicurare che le frazioni di cui è prevista la raccolta differenziata siano avviate a destinazioni conformi a quelle indicate al comma 3 dell'art. 12.
3. Le Province possono stabilire reciproche intese al fine di prevedere e realizzare impianti al servizio di bacini interprovinciali.
Art. 14
Compiti dei Comuni
1. I Comuni, quali enti cui compete la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e nell'ambito dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) e all' art. 8, comma 2, lett. b), sono tenuti:
a) ad attuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 ;
b) ad attivare la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti entro il 31 dicembre 1994; singole deroghe possono essere concesse dalla Provincia competente in relazione a specifiche situazioni territoriali;
c) ad attivare la raccolta differenziata delle altre frazioni di cui al comma 3 dell'art. 12 ad avvenuta realizzazione degli impianti previsti dai Piani infraregionali per il conferimento dei rifiuti raccolti tramite la raccolta differenziata o all'avvenuta stipula delle convenzioni con i Consorzi nazionali obbligatori di cui all'art. 9 quater, commi 2 e 4 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 .
2. I Comuni singoli o associati, per favorire il recupero di frazioni di rifiuti speciali omogenee con quelle provenienti dalla raccolta differenziata degli RSU (rifiuti solidi urbani) e per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, possono attivare apposite stazioni ecologiche il cui funzionamento dovrà essere disciplinato dal regolamento comunale. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli Enti locali, approva con proprio atto un modello tipo per la realizzazione delle stazioni ecologiche, nonchè proposte guida per l'incentivazione economica e tariffaria della raccolta differenziata.
3. Entro il 31 dicembre 1994 i Comuni provvedono all' adeguamento dei regolamenti comunali di cui all'art. 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , secondo gli indirizzi fissati dall'art. 6 del DM 29 maggio 1991. I regolamenti dovranno comunque contenere:
a) le modalità di effettuazione del servizio di raccolta differenziata;
b) la modalità di informazione e di coinvolgimento del l'utenza;
c) gli obblighi per l'utente;
d) le sanzioni per le inadempienze;
e) gli incentivi;
f) le modalità di assenso alle attività di volontariato;
g) le modalità di convenzionamento da attivarsi con i produttori di rifiuti speciali che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento tipo cui i Comuni sono tenuti ad adeguarsi.
Art. 15
Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni
1. La Regione e le Province stipulano convenzioni con operatori singoli o associati della grande distribuzione e della produzione, al fine di contenere la produzione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili: di tali convenzioni deve essere data completa informazione alla competente Commissione consiliare.
2. Le Province stipulano convenzioni con i Comuni, i Consorzi nazionali obbligatori di cui alla Legge 9 novembre 1988, n. 475 ed imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del recupero delle frazioni raccolte separatamente, il trattamento delle stesse nonchè il riciclaggio dei materiali.
Art. 16
Riscontri e divulgazione dei risultati
1. I Comuni, o per essi l'ente gestore del servizio, trasmettono alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e al miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. I Comuni danno informazione ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della raccolta differenziata, dei dati consuntivi.
Art. 17
Catasto dei rifiuti
1. E' istituito il Catasto regionale dei rifiuti, quale parte del sistema informativo ambientale regionale.
2. Il Catasto regionale si articola territorialmente a livello provinciale ed è suddiviso in tre sezioni:
a) Catasto dei rifiuti solidi urbani;
b) Catasto dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 3 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 ;
c) Catasto dei rifiuti tossico - nocivi, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 475 del 1988 .
3. Le sezioni del Catasto dei rifiuti sono a loro volta suddivise in due elenchi, uno relativo ai produttori di rifiuti speciali e/ o tossico - nocivi, l'altro relativo agli smaltitori di rifiuti solidi urbani, speciali e/ o tossico - nocivi.
4. Per l'acquisizione dei dati gli enti competenti si avvalgono delle denunce presentate annualmente secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali, nonchè, per i dati relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di apposite comunicazioni presentate da Comuni, loro aziende e soggetti che gestiscono in concessione impianti e/o servizi. La Giunta regionale con propria direttiva, in raccordo con quanto previsto dalle disposizioni nazionali circa l'invio delle denunce relative agli altri tipi di rifiuti, definisce tempi e modi per l'invio delle predette comunicazioni.
Art. 18
Gestione del Catasto rifiuti
1. Le Province sono delegate al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 17 e alla gestione del Catasto regionale.
2. Le Province provvedono all'inserimento dei dati raccolti, a norma dell'art. 17, suddivisi in due elenchi distinti, uno per gli smaltitori e uno per i produttori, in apposite basi informative, alla loro elaborazione e sintetizzazione.
3. Le Province, entro il 30 settembre di ogni anno, provvedono ad inviare alla Regione i dati riassuntivi annuali riguardanti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossici e nocivi.
4. Alla istituzione delle suddette basi informative si provvede nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla LR 26 luglio 1988, n. 30 e con le procedure ed i mezzi finanziari di cui agli artt. 13 e seguenti della citata legge regionale.
Art. 19
Osservatorio dei rifiuti
1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti nonchè sull'impiego dei residui recuperabili.
2. L'Osservatorio regionale, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 6 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 , si avvale prevalentemente delle informazioni fornite dal Catasto dei rifiuti, dai registri di carico e scarico di cui all'art. 19 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 e all' art. 3, comma 5 della Legge n. 475 del 1988 . A tal fine le Province, in qualità di enti preposti al controllo, sono tenute a fornire all'Osservatorio tutte le informazioni che verranno richieste.
3. L'Osservatorio assicura la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sull'impiego dei residui recuperabili, mediante la pubblicazione di bollettini periodici e la compilazione di una relazione annuale.
4. La Regione con proprio atto definisce le modalità di funzionamento, la struttura organizzativa e l'organico dell' Osservatorio.
Titolo III
LIVELLO DELLE COMPETENZE CONFERENZA PROVINCIALE
Art. 20
Competenza amministrativa provinciale
1. In attuazione degli artt. 3 e 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 02 dell'Allegato della Legge 21 gennaio 1994, n. 61 , competono alle Province le funzioni amministrative relative alle attività di smaltimento dei rifiuti. In particolare compete alle Province l'approvazione dei progetti degli impianti e il rilascio delle autorizzazioni alle attività di smaltimento dei rifiuti.
2. Alle Province competono altresì le funzioni amministrative in materia di residui riutilizzabili come definiti dalla normativa nazionale di settore.
Art. 21
Esercizio delle funzioni
1. Le Province esercitano le funzioni di cui all'art. 20 in base a quanto previsto dalle normative nazionali, dalla presente legge e dalle direttive emanate dalla Regione per assicurare l'omogeneità e il coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio regionale.
2. La Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni alle attività di smaltimento in conformità alle previsioni contenute nel Piano regionale di settore e nel Piano infraregionale. Esse tengono altresì conto della necessità di assicurare la riduzione della movimentazione di rifiuti e la possibilità di mutuo soccorso tra le diverse zone del territorio regionale.
3. Le Province, fino a quando i Piani infraregionali già adottati non divengano esecutivi, in caso di comprovata necessità ed urgenza, possono procedere all'approvazione degli impianti in essi previsti.
Art. 22
Conferenze provinciali
1. Le Province provvedono ad istituire apposite Conferenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 , per l'istruttoria dei progetti degli impianti di cui all'art. 20, determinandone la composizione. Sono comunque membri di diritto:
a) un rappresentante della Provincia con funzioni di presidente;
b) il responsabile del servizio della Provincia competente per materia;
c) un rappresentante dell'ente cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale.
2. La Conferenza sarà integrata di volta in volta con il rappresentante di ciascuno degli Enti locali interessati alla trattazione dei singoli progetti.
3. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. I pareri della Conferenza sono validi quando siano espressi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
Titolo IV
MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO
Art. 23
Presentazione dei progetti
1. I soggetti che intendono realizzare o modificare impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, per lo stoccaggio provvisorio per conto terzi e per la innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi, devono, preventivamente, presentare alla Provincia, competente per territorio, il progetto delle opere da realizzare, richiedendone l'approvazione.
2. I progetti presentati devono comprendere tutti gli elaborati: relazioni, piante, disegni, particolari costruttivi necessari ad individuare l'area oggetto dell'intervento e a descrivere, a livello funzionale ed esecutivo, le opere che si intendono realizzare, le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del sito in cui esse si collocano e i presidi previsti per limitare l'impatto sugli ambienti circostanti.
3. I progetti devono essere firmati da uno o più professionisti abilitati che possiedono i requisiti professionali previsti dalle vigenti leggi in relazione alle diverse categorie di opere.
4. I progetti degli impianti di stoccaggio definitivo devono includere il piano di recupero dell'area e una dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna ad eseguirlo nei tempi e con le modifiche eventualmente apportate in sede di approvazione.
Art. 24
Approvazione dei progetti
1. La Provincia, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, approva i progetti degli impianti di cui all'art. 24, previa istruttoria della Conferenza provinciale. Il termine di centottanta giorni è sospeso per l'espletamento, ove prescritto, della valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 , dal DPCM 10 agosto 1988, n. 377, come integrato dal DPR 5 ottobre 1991, n. 460 nonchè dalla legislazione comunitaria, con particolare riferimento alla Direttiva 85/ 337 CEE, e dalla legislazione regionale in materia.
2. Nell'ambito del procedimento di approvazione di un progetto, la Provincia, qualora lo ritenga opportuno e compatibilmente con quanto previsto nel proprio statuto, anche a fronte di espressa richiesta di soggetti pubblici o privati, titolari di interessi collettivi o diffusi, può promuovere audizioni pubbliche ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 15 della LR 6 settembre 1993, n. 32.
3. L'approvazione del progetto comporta a tutti gli effetti la localizzazione dell'impianto secondo i dati cartografici risultanti dagli atti progettuali e produce gli effetti di cui al comma 2, art. 3 bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 .
4. L'atto di approvazione fissa il termine entro cui i lavori di realizzazione devono essere iniziati e quello entro cui l'impianto deve essere terminato.
Art. 25
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti devono contenere:
a) il riferimento all'atto di approvazione del progetto degli impianti utilizzati, nei casi previsti dall'art. 23;
b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente possieda i requisiti previsti dalle normative vigenti.
2. Le Province effettuano sulle domande un' istruttoria diretta a verificare la compatibilità delle attività oggetto della richiesta di autorizzazione con le normative nazionali e regionali vigenti, e la rispondenza tra lo stato degli impianti, di cui è previsto l'utilizzo, e l'attività autorizzata.
3. Le Province rilasciano l'autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, sentito il parere dell'ente cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale. Nel caso in cui il richiedente intenda rivolgersi ad un' utenza interregionale, ai sensi del l'art. 2, la Provincia richiede al riguardo un parere alla Regione. Tale parere ha carattere vincolante ed è espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le Province, nel caso di attività di modesta rilevanza, possono provvedere contestualmente all'approvazione degli impianti e all'autorizzazione dell'attività.
5. Le spese occorrenti per effettuare gli accertamenti necessari per l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese è determinato sulla base di una direttiva della Regione e viene versato alla Provincia al momento della presentazione della domanda.
Art. 26
Contenuto dell'autorizzazione
1. Il provvedimento che concede l'autorizzazione, deve indicare:
a) l'attività di smaltimento autorizzata;
b) i tipi e i quantitativi dei rifiuti;
c) i requisiti tecnici;
d) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;
e) il luogo dello smaltimento;
f) il termine di validità dell'autorizzazione;
g) l'ammontare delle garanzie finanziarie nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 27.
2. Le autorizzazioni hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili.
Art. 27
Garanzie finanziarie
1. Oltre ai casi previsti dalla normativa statale, è richiesta la garanzia finanziaria anche per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti speciali.
2. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.
3. La garanzia finanziaria può essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente:
a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la Tesoreria della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione;
b) presentazione di un atto di fidejussione irrevocabile a favore della Provincia che ha emanato l'autorizzazione, rilasciato da istituti bancari o assicurativi.
4. L'importo della garanzia deve essere idoneo ad assicurare la copertura dei costi per la bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendesse comunque necessaria, nonchè dei costi per lo smaltimento finale dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresì idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'impianto e delle operazioni previste dal piano di sistemazione e recupero dell'area.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base dei criteri di cui al comma 4 per la determinazione dell'importo della garanzia, fissa parametri articolati per tipo di attività e caratteristiche tecniche degli impianti.
Art. 28
Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. La Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione, ove sia rilevata la inosservanza delle norme statali o regionali ovvero delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;
c) alla revoca delle autorizzazioni in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.
2. La Provincia ha comunque facoltà di procedere in via cautelativa alla immediata sospensione temporanea dell' attività di smaltimento, qualora sussistano situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, anche per cause non imputabili al soggetto autorizzato
Art. 29
Trasmissione delle relazioni
1. Le Province sono tenute ad inviare alla Regione, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, una relazione semestrale sull'attività di rilascio delle autorizzazioni di loro competenza nonchè sull'attività di controllo di cui all' art. 7 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 e all'art. 30 della presente legge.
2. Tale relazione deve contenere l'indicazione delle attività di smaltimento autorizzate, le relative tipologie di rifiuti, i luoghi in cui tali attività sono svolte, la durata del provvedimento, i soggetti a favore dei quali è stato rilasciato nonchè una sintesi relativa all'attività di controllo effettuata.
Art. 30
Controlli
1. Il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti viene effettuato dalle Province con cadenza almeno semestrale, verificando l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.
2. Sono sottoposti a controllo anche le discariche e gli impianti non più in funzione, onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse.
3. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati alla Regione mediante la relazione di cui all'art. 29, nonchè al Comune interessato. Di tali risultati viene data pubblicità negli Albi provinciali e comunali e attraverso gli organi locali di informazione.
Titolo V
CONTRIBUTI, PROGRAMMI DI BONIFICA E DI INTERVENTO, INTERVENTI DI EMERGENZA
Art. 31
Contributi regionali
1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente legge, nonchè al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 e nelle altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai comuni, alle Comunità Montane, alle società costituite fra Enti pubblici nonchè a quelle costituite fra Enti pubblici e/ o privati, per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente documentata.
2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla raccolta differenziata e/ o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonchè alla realizzazione delle stazioni ecologiche.
3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
Art. 32
Iniziative di studio e di ricerca
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni attribuite dall' art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , può affidare ad enti, società, istituti di ricerca, aziende specializzate e a professionisti di comprovata esperienza, incarichi di studio, consulenza, rilevazione, organizzazione di dati, anche finalizzati alla attività di pianificazione.
Art. 33
Interventi di bonifica
1. La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalle Provincie, in qualità di enti di controllo e dei criteri tecnici stabiliti dal DM 16 maggio 1989, approva un piano concernente le aree da bonificare, individuando gli interventi finalizzati al recupero ambientale di dette aree.
2. La Provincia, qualora nell'esercizio dell'attività di controllo di individui una discarica abusiva o comunque un' area in cui sono stati abbandonati rifiuti, provvede, contestualmente alla denuncia alle competenti autorità giudiziarie, all'effettuazione degli accertamenti necessari per verificare la gravità dell'inquinamento e l'eventuale sussistenza di uno stato di pericolo per la salute e l'ambiente. Successivamente provvede a comunicare detto rinvenimento, i risultati delle indagini effettuate e la delimitazione cartografica dell'area alla Regione e al Comune territorialmente interessato, indicando le necessità dell'assunzione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
3. Il Sindaco o il Presidente della Regione, secondo le rispettive competenze, sulla base della predetta comunicazione emanano un' ordinanza disponendo nei confronti del soggetto che ha provocato l'inquinamento o, nel caso in cui quest' ultimo non sia individuabile, nei confronti del proprietario dei terreni oggetto di discarica o di abbandono di rifiuti, l'effettuazione di interventi di messa in sicurezza o di bonifica, previa presentazione di un apposito progetto. L'ordinanza indica i termini entro cui il progetto deve essere trasmesso all'ente che ha emanato l'ordinanza e alla Provincia competente.
4. I progetti sono approvati dalla Provincia entro sessanta giorni dalla loro presentazione. La Giunta regionale, con apposita direttiva, stabilisce i criteri tecnici sulla cui base devono essere redatti i progetti.
5. Sui terreni oggetto di ordinanza è vietata, sino all' approvazione del progetto di bonifica o messa in sicurezza, qualunque attività edilizia e di trasformazione del territorio. Tale divieto può essere limitato o rimosso in sede di approvazione del progetto, in relazione alle caratteristiche degli interventi da attuare.
6. Nei casi in cui i soggetti non ottemperino all'ordinanza si procede ai sensi dell'art. 34.
Art. 34
Interventi di emergenza
1. La Regione, in relazione alle ordinanze presidenziali assunte a norma degli artt. 9 e 12 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente, attua le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e a disporne la realizzazione.
2. Qualora la necessità di intervento, di cui al comma 1, sia causata da eventi od azioni imputabili a terzi, la Regione avvia contestualmente i procedimenti giudiziari necessari per il recupero delle spese sostenute nonchè per il risarcimento del danno subito nei confronti di tutti i soggetti responsabili.
3. La realizzazione degli interventi di cui sopra può essere affidata alle Province e ai Comuni in base ad apposita convenzione da definirsi in relazione alle singole situazioni di emergenza.
Art. 35
Delega per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
1. I Comuni applicano una sanzione amministrativa di lire trentamila fino ad un massimo di un milione a chiunque violi l'obbligo di conferimento separato di rifiuti così come previsto dal regolamento di cui all'art. 14, secondo la gravità del fatto ed in base a quanto disposto dal regolamento medesimo.
2. E' delegata ai Comuni l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 24 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , limitatamente all'abbandono di rifiuti urbani e speciali.
3. E' delegata alle Province l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 28, comma 1 del DPR n. 915 del 1982 .
4. I proventi di tali sanzioni sono devoluti agli enti a cui è delegata l'applicazione delle sanzioni stesse.
Titolo VI
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 36
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 31 e 32 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norme di quanto disposto dall'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio secondo quanto disposto dall' art. 11 della LR n. 31 del 1977.
Art. 37
Disposizioni finali
1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad adeguare il contenuto del Piano territoriale regionale e del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, urbani e speciali di cui all'art. 5 della LR 27 gennaio 1986, n. 6, in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della presente legge.
2. Entro trecentosessanta giorni dall'adeguamento di cui al comma 1, le Province provvedono ad adeguare i Piani infraregionali di cui all'art. 6 della LR n. 6 del 1986, ai contenuti di cui all'art. 8 della presente legge.
Art. 38
Competenze del Circondario di Rimini e della città metropolitana
1. Fino all'effettiva istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 63 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , il Circondario di Rimini, per il proprio ambito territoriale, svolge le competenze attribuite alla Provincia dalla presente legge.
2. Suddette competenze saranno altresì svolte dalla Città metropolitana quando sarà costituita ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 142 del 1990 .
Art. 39
Disposizioni transitorie
1. Le istruttorie relative alle domande di approvazione dei progetti e di autorizzazione, già avviate presso i competenti uffici regionali o provinciali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono concluse in base a quanto previsto dalla LR 27 gennaio 1986, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, e dalla LR 27 aprile 1990, n. 34.
2. I Piani infraregionali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e seguenti della LR n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di trasmissione alla Giunta regionale e comunque previa assunzione dell'atto di cui al comma 3, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, con le procedure di cui all'art. 13, commi 6 e 7 della LR 5 settembre 1988, n. 36.
3. Le Province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assumono una deliberazione con i contenuti di cui all'art. 8, comma 2, lettere g) ed h).
4. I procedimenti relativi alla concessione di contributi, all'affidamento degli incarichi e all'effettuazione degli interventi di cui rispettivamente agli artt. 28, 29 e 30 della LR n. 6 del 1986, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le procedure dettate dagli articoli medesimi.
Art. 40
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati: la LR 27 gennaio 1986, n. 6; la LR 26 luglio 1988, n. 29; la LR 27 aprile 1990, n. 34; gli artt. 1, 2 e 3 della LR 5 febbraio 1992, n. 5
Art. 41
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 luglio 1994