LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27
DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)
Art. 37
Disposizioni finali
1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad adeguare il contenuto del Piano territoriale regionale e del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, urbani e speciali di cui all'art. 5 della L.R. 27 gennaio 1986, n. 6, in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della presente legge.
2. Entro trecentosessanta giorni dall'adeguamento di cui al comma 1, le Province provvedono ad adeguare i Piani infraregionali di cui all'art. 6 della L.R. n. 6 del 1986, ai contenuti di cui all'art. 8 della presente legge.
Note del Redattore:
La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.
Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.