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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA

(titolo sostituito da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

Art. 10

(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n.38, infine abrogato comma 3 da art. 38 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4 Sito esterno)

Sanzioni amministrative
1. Chi, essendo iscritto ad un Albo di altra Regione o Provincia autonoma, esercita la professione stabilmente in Emilia-Romagna in violazione delle norme dell'art.4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 Euro a 516 Euro.
2. L'esercizio abusivo di scuola di alpinismo o di sci di alpinismo e, in ogni caso, l'apertura e l'esercizio di scuole di alpinismo comunque denominate in difetto del riconoscimento regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 516 Euro a 1.549 Euro a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di guida alpina nell'ambito dell'organizzazione abusiva.
3. abrogato.
4. L'accertamento delle violazioni, e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, è delegato ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Note del Redattore:

L'art. 13 della L.R. 1 febbraio 2000 n. 4 abroga l'intero Titolo II "Accompagnatore di montagna", salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 della stessa L.R. 4/2000 Sito esterno che di seguito si riporta:

"2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:

a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al comma 1;

b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente."

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