LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3
ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994
Art. 12
Esercizio della professione
1. L'esercizio della professione di accompagnatore di montagna nella regione Emilia - Romagna è disciplinato dalla presente legge.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di accompagnatore di montagna in Emilia - Romagna soltanto coloro che risultino iscritti nell'Elenco speciale di cui all' art. 13.