LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3
ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994
Art. 20
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nell'Elenco speciale degli accompagnatori di montagna, gli accompagnatori di montagna della regione, che risultino iscritti in un elenco trasmesso al Presidente della Regione dal Presidente dell'Associazione nazionale delle guide alpine italiane entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.