LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3
ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994
Art. 5
Abilitazione tecnica, aggiornamento e specializzazione professionale
1. I corsi di qualificazione professionale per le guide alpine e aspiranti guide alpine che precedono, a norma dell' art. 7 della Legge 6/ 89 , l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione a norma dell'art. 9 della Legge 6/ 89 , sono istituiti dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.
3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide, delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento e le prove finali dei corsi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti. Il programma dei corsi è stabilito considerando come minimi i criteri fissati dall'art. 7, comma 7, della legge 6/ 89 .
4. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.
5. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, la guida alpina - maestro di alpinismo e l'aspirante guida sono tenute a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. La validità dell'iscrizione nell'Albo è prorogata fino alla frequenza di tale corso, e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico - fisica.