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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA

(titolo sostituito da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

Art. 4
Trasferimento ed aggregazione temporanea
1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte in Albo di altra Regione o Provincia autonoma, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna.
2. La guida alpina - maestro di alpinismo iscritta in Albo di altra Regione o Provincia autonoma che intende svolgere, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo può richiedere l'aggregazione temporanea all'Albo dell'Emilia-Romagna, conservando l'iscrizione nell'Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.
3. L'iscrizione per trasferimento o l'aggregazione temporanea sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all'art. 13 della Legge 6/89 Sito esterno, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall'Albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro Albo regionale.
4. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi precedenti l'esercizio saltuario dell'attività da parte di guide alpine - maestri di alpinismo o di aspiranti guide provenienti con loro clienti da altre regioni o province autonome o da altri Stati.

Note del Redattore:

L'art. 13 della L.R. 1 febbraio 2000 n. 4 abroga l'intero Titolo II "Accompagnatore di montagna", salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 della stessa L.R. 4/2000 Sito esterno che di seguito si riporta:

"2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:

a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al comma 1;

b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente."

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