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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 38
Istituzione dei ruoli organici del Consiglio e della Giunta
1. In attuazione del comma 3 dell'art. 46 dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni sono istituiti i due ruoli organici del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il personale già appartenente al ruolo regionale e formalmente assegnato alle strutture organizzative del Consiglio e della Giunta è inquadrato nei relativi organici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale.
3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, i collaboratori di ruolo della Regione assegnati alle strutture speciali del Consiglio e della Giunta sono provvisoriamente inquadrati in soprannumero nei rispettivi organici per tutta la durata degli incarichi presso le strutture stesse. Ai posti soprannumerati deve comunque corrispondere un ugual numero di posti indisponibili nella dotazione complessiva dei due organici. Alla cessazione degli incarichi la posizione sovrannumeraria cessa per effetto di contestuale assegnazione alle strutture dell'uno o dell'altro organico.
4. L'accesso agli organici regionali avviene di norma attraverso concorsi unici, nel rispetto dei criteri stabiliti da una programmazione annuale tra Giunta e ufficio di Presidenza. I concorsi unici sono banditi dalla Giunta previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, anche in relazione alla ripartizione dei posti messi a concorso.
5. Per particolari e specifiche esigenze connesse alla necessità di acquisire figure professionali proprie di uno solo dei due organici ovvero per soddisfare fabbisogni non contemporanei, l'Ufficio di Presidenza o la Giunta possono bandire concorsi distinti. A tal fine nei regolamenti sulle modalità di accesso sono previste specifiche norme attinenti sia ai concorsi unici che a quelli distinti.
6. Nei concorsi banditi in base ai commi 4 e 5 il personale di entrambi gli organici è considerato in ogni caso personale interno.
7. Alla mobilità tra i due organici si applicano d' intesa tra Giunta e Ufficio di Presidenza i criteri e le modalità di cui all'art. 45.

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