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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 39
Competenze
1. Tutte le competenze in materia di personale che la legge attribuisce alla Giunta o all'assessore spettano all' Ufficio di Presidenza per il personale assegnato alle strutture organizzative nonchè alle strutture speciali del Consiglio.
2. Restano salve le competenze spettanti alla Giunta ai sensi del comma 3 dell'art. 12, relativamente alla decisione di avvalersi del collegio arbitrale di disciplina ovvero adire l'autorità giudiziaria. Qualora la sanzione disciplinare sia stata comminata nei confronti di un dipendente dell' organico consiliare, detta decisione è assunta su proposta dell'Ufficio di Presidenza, da formulare nel termine perentorio di quindici giorni dalla proposizione del ricorso al collegio arbitrale; trascorso inutilmente tale termine, la Giunta decide prescindendo dalla proposta.
3. L'Ufficio di Presidenza individua il dirigente dell'organico consiliare cui spettano i compiti che la presente legge attribuisce al dirigente competente in materia di personale o organizzazione.
4. Le relazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro, condizioni ambientali e partecipazione dei lavoratori sono attribuite all'Ufficio di Presidenza e ai dirigenti delle strutture del Consiglio, secondo le rispettive competenze. Le altre funzioni di cui al Titolo III spettanti alla Giunta sono esercitate dalla Giunta stessa sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, comma 2, lett. g) dello Statuto, per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio la Giunta delibera su proposta ovvero acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza.

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