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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 40
Strutture speciali
1. Il Consiglio o la Giunta regionale provvedono alla riorganizzazione delle proprie strutture speciali con l'obiettivo di ridurre complessivamente la dotazione organica in misura non inferiore al dieci per cento, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.
2. Nella dotazione complessiva degli organici del Consiglio e della Giunta sono mantenuti indisponibili un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture organizzative dell'uno o dell'altro organico sulla base dei criteri di cui all'art. 45.

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