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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Titolo IV
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
Art. 26
Struttura e competenze della dirigenza
1.
L'art. 5 della LR 19 novembre 1992, n. 41 è così sostituito:
" Art. 5
Struttura e competenze della dirigenza
1. La funzione dirigenziale è ordinata in un' unica qualifica e in un unico profilo professionale.
2. Nelle strutture organizzative complesse, il dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello più elevato è, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto a struttura organizzativa di livello inferiore. Le direzioni generali sono strutture sovraordinate ai servizi e questi ultimi sono sovraordinati agli uffici.
3. Ai dirigenti spetta, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, la gestione tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l' Amministrazione verso l'esterno.
4. La Giunta regionale specifica le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.
5. La Giunta individua le strutture organizzative per la cui direzione si richiede il possesso di specifici diplomi di laurea ed eventualmente della abilitazione professionale o della iscrizione all'Albo professionale. ".
Art. 27
Funzioni dei dirigenti
1.
Dopo l'art. 5 della LR n. 41 del 1992 è aggiunto il seguente articolo:
" Art. 5 bis
Funzioni dei dirigenti
1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri previsti dal comma 3 dell'art. 5 e secondo la specifica attribuzione di ciascuno, spetta:
a) la direzione di strutture organizzative a livello di servizio o ufficio e del relativo personale;
b) la direzione di programmi aventi carattere di complessità e di particolare rilevanza per l'oggetto trattato o per la professionalità richiesta;
c) la verifica, il controllo e la vigilanza con riferimento a funzioni e iniziative di particolare rilevanza;
d) lo studio, la ricerca e la elaborazione propositiva riferiti a problemi di particolare rilevanza;
e) l'esercizio dei poteri di spesa nonchè dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti, per quanto di competenza;
f) la verifica periodica dei carichi di lavoro, della produttività individuale e della struttura organizzativa diretta, nonchè la proposta di iniziative nei confronti del personale correlate a tale verifica;
g) lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di loro competenza.
2. La Giunta regionale provvede alla graduazione delle funzioni e alla loro valutazione ai fini del trattamento accessorio. ".
Art. 28
Funzioni del direttore generale
1.
L'art. 6 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 6
Funzioni del direttore generale
1. Al responsabile della struttura organizzativa a livello di direzione generale compete:
a) formulare proposte alla Giunta, anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o altri atti di competenza della Giunta;
b) curare l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e adottare, a tal fine, progetti, indicando le risorse correnti alla loro realizzazione, la cui gestione è attribuita ai dirigenti;
c) esercitare i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e definire i valori di spesa che i dirigenti possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;
d) adottare gli atti di organizzazione e di gestione del personale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta, e provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi e tenendo conto della produttività, anche individuale;
e) stabilire l'orario di servizio nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla Giunta sentito il Comitato di direzione;
f) coordinare i procedimenti amministrativi nell'ambito della struttura diretta;
g) verificare e controllare le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
h) fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza. ".
Art. 29
Avocazione e controllo sostitutivo
1.
L'art. 8 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 8
Avocazione e controllo sostitutivo
1. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta se non per particolari motivi di necessità e urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso la Giunta procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali. ".
Art. 30
Incarico di direttore generale
1.
L'art. 11 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 11
Incarico di direttore generale
1. L'incarico di direttore generale è conferito dalla Giunta a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali con responsabilità di servizio o di aree di coordinamento.
2. L'incarico di direttore generale può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione assunte ai sensi dell'art. 24.
3. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, di norma, una sola volta. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. ".
Art. 31
Conferimento degli altri incarichi dirigenziali
1.
L'art. 12 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 12
Conferimento degli altri incarichi dirigenziali
1. La Giunta, sulla base dei criteri di cui all'art. 14, nomina i responsabili:
a) dei servizi, previo motivato parere del responsabile della competente direzione generale;
b) degli uffici, su proposta del responsabile del competente servizio.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti su iniziativa dell'assessore competente in materia di personale di concerto con il componente della Giunta interessato.
3. Gli incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione sono conferiti dal dirigente sovraordinato.
4. I provvedimenti di incarico sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. ".
Art. 32
Criteri per il conferimento degli altri incarichi
1.
L'art. 14 della LR del 1992 è così sostituito:
" Art. 14
Criteri per il conferimento degli altri incarichi
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, applicando il criterio della rotazione, in base al possesso dei seguenti requisiti:
a) formazione culturale adeguata alle funzioni da svolgere;
b) risultati conseguiti e professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
c) attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere.
2. Di norma non può essere conferito il medesimo incarico per un periodo superiore a dieci anni. Ogni deroga deve essere specificatamente motivata e non può essere concessa per un periodo superiore a cinque anni.
3. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture e dei soggetti di cui il dirigente si avvale nonchè di quelli ai quali deve rispondere.
4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente Titolo possono essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dall'art. 24.
5. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali, gli incarichi di cui al presente Titolo possono essere conferiti a personale di qualifica funzionale equiparabile a quella dei dirigenti regionali, provenienti dai ruoli di altra pubblica Amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la quota del dieci per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della dotazione organica dei dirigenti. ".
Art. 33
Assenza, impedimento e vacanza
1.
L'art. 16 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 16
Assenza, impedimento e vacanza
1. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, la Giunta individua un altro direttore incaricato di sostituirlo.
2. In caso di assenza o impedimento del responsabile di servizio o ufficio, ovvero di altri dirigenti, l'incarico di sostituzione è conferito dal responsabile della struttura sovraordinaria.
3. In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell' incarico. ".
Art. 34
Valutazione dei dirigenti
1.
L'art. 18 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 18
Valutazione dei dirigenti
1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore generale, e questo alla Giunta, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nonchè il programma operativo per l'anno in corso.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 15, la valutazione può essere effettuata in ogni tempo dalla Giunta:
a) nei confronti del direttore generale, su proposta dell' assessore da cui funzionalmente dipende;
b) nei confronti del dirigente, su proposta del direttore generale da cui funzionalmente dipende;
c) su richiesta del singolo dirigente, relativamente ai risultati della propria attività.
3. La valutazione negativa è contestata al dirigente dal direttore generale sovraordinato e a quest' ultimo dal componente della Giunta da cui esso dipende funzionalmente. Con il medesimo atto è assegnato un termine per controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.
4. La Giunta, accertata la valutazione negativa di un dirigente, dispone l'assegnazione ad altro incarico per il quale esso sia ritenuto idoneo, ovvero il licenziamento con effetto immediato.
5. Qualora la valutazione negativa riguardi un direttore generale o un dirigente assunto ai sensi dell'art. 24, la Giunta dispone la risoluzione del contratto con effetto immediato. ".
Art. 35
Nucleo di valutazione
1.
L'art. 19 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 19
Nucleo di valutazione
1. La Giunta istituisce un Nucleo di valutazione composto da almeno tre esperti in tecniche di valutazione del quale possono far parte anche dirigenti regionali. In casi di particolare complessità il Presidente della Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.
2. La Giunta si avvale del Nucleo di valutazione per:
a) le valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 18;
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche. ".
Art. 36
Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale
1.
L'art. 20 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 20
Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale
1. Salvo quanto disposto dall'art. 24 l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico o per corso - concorso. Il cinquanta per cento dei posti è riservato a dipendenti di ruolo dell'Ente appartenenti alle qualifiche funzionali VII e VIII nonchè in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso di corso - concorso che deve in ogni caso richiedere:
a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di esperienza professionale maturata:
1) nelle qualifiche VII e VIII dell'organico regionale ovvero nell'ex carriera direttiva delle altre Amministrazioni pubbliche.
2) in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
3. L'esperienza professionale richiesta può ritenersi acquisita, in tutto o in parte, con il comprovato esercizio della libera professione con relativa iscrizione all'Albo professionale ovvero di altre attività professionali di particolare qualificazione. ".
Art. 37
Ulteriori modifiche della LR n. 41 del 1992
1. Al comma 1 dell'art. 2 della LR n. 41 del 1992 i numero " 5 e 6 " sono sostituiti dai seguenti " 5, 5 bis e 6 ".
2.
Il comma 5 dell'art. 3 della LR n. 41 del 1992 così sostituito:
" 5. Del comitato fanno parte direttori generali, tra i quali la Giunta nomina il segretario. ".
3. Il comma 6 dell'art. 3 della LR n. 41 del 1992 è soppresso.
4. La rubrica del Titolo II della LR n. 41 del 1992 è così sostituita " Struttura e funzioni dirigenziali ".
5.
Nel comma 1 dell'art. 15 della LR n. 41 del 1992, prima della locuzione " Gli incarichi " sono aggiunte le seguenti parole:
" Salvo quanto previsto dal comma 3 dell' art. 11 ".
6. Il comma 3 dell'art. 15 della LR n. 41 del 1992 è soppresso.
7. Al comma 1 dell'art. 17 della LR n. 41 del 1992 sono soppresse le seguenti parole " della sua qualifica funzionale e ".
8.
Nel comma 2 dell'art. 17 della LR n. 41 del 1992, la locuzione " comma 2 dell'art. 12 " è sostituita dalla seguente:
" comma 3 dell'art. 12 ".
9.
Dopo il comma 5 dell'art. 17 della LR n. 41 del 1992 sono aggiunti i seguenti commi:
" 5 bis. La medesima determinazione di cui al comma 5 può essere assunta per il dirigente comandato o distaccato presso organismi cui partecipa la Regione operanti a livello statale, valutata la particolarità e la complessità delle funzioni da svolgere presso tali organismi. In tale caso la conservazione dell'indennità di funzione permane per tutta la durata del comando o distacco.
5 ter. Nei casi di comando o distacco di cui al comma 5 bis, la Giunta può disporre la conservazione dell'indennità anche ai dipendenti titolari di indennità di unità operativa organica o di indennità di staff. ".
10. La rubrica del Titolo IV della LR n. 41 del 1992 è così sostituita " Accesso alla dirigenza ".
11. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 22 della LR n. 41 del 1992, sono soppresse le seguenti parole: " per l'accesso a specifici profili professionali o ".
12.
Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della LR n. 41 del 1992, la locuzione " o nelle libere professioni " è sostituita dalla seguente:
nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione ".
13. Al comma 1 dell'art. 29 della LR n. 41 del 1992 è soppressa la seguente locuzione: " Gli incarichi di responsabile di unità operativa organica sono conferiti dall'Assessore competente in materia di personale con le modalità previste per il conferimento degli incarichi di responsabile di ufficio. ".

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