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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Titolo V
ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA REGIONE
Art. 38
Istituzione dei ruoli organici del Consiglio e della Giunta
1. In attuazione del comma 3 dell'art. 46 dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni sono istituiti i due ruoli organici del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il personale già appartenente al ruolo regionale e formalmente assegnato alle strutture organizzative del Consiglio e della Giunta è inquadrato nei relativi organici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale.
3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, i collaboratori di ruolo della Regione assegnati alle strutture speciali del Consiglio e della Giunta sono provvisoriamente inquadrati in soprannumero nei rispettivi organici per tutta la durata degli incarichi presso le strutture stesse. Ai posti soprannumerati deve comunque corrispondere un ugual numero di posti indisponibili nella dotazione complessiva dei due organici. Alla cessazione degli incarichi la posizione sovrannumeraria cessa per effetto di contestuale assegnazione alle strutture dell'uno o dell'altro organico.
4. L'accesso agli organici regionali avviene di norma attraverso concorsi unici, nel rispetto dei criteri stabiliti da una programmazione annuale tra Giunta e ufficio di Presidenza. I concorsi unici sono banditi dalla Giunta previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, anche in relazione alla ripartizione dei posti messi a concorso.
5. Per particolari e specifiche esigenze connesse alla necessità di acquisire figure professionali proprie di uno solo dei due organici ovvero per soddisfare fabbisogni non contemporanei, l'Ufficio di Presidenza o la Giunta possono bandire concorsi distinti. A tal fine nei regolamenti sulle modalità di accesso sono previste specifiche norme attinenti sia ai concorsi unici che a quelli distinti.
6. Nei concorsi banditi in base ai commi 4 e 5 il personale di entrambi gli organici è considerato in ogni caso personale interno.
7. Alla mobilità tra i due organici si applicano d' intesa tra Giunta e Ufficio di Presidenza i criteri e le modalità di cui all'art. 45.
Art. 39
Competenze
1. Tutte le competenze in materia di personale che la legge attribuisce alla Giunta o all'assessore spettano all' Ufficio di Presidenza per il personale assegnato alle strutture organizzative nonchè alle strutture speciali del Consiglio.
2. Restano salve le competenze spettanti alla Giunta ai sensi del comma 3 dell'art. 12, relativamente alla decisione di avvalersi del collegio arbitrale di disciplina ovvero adire l'autorità giudiziaria. Qualora la sanzione disciplinare sia stata comminata nei confronti di un dipendente dell' organico consiliare, detta decisione è assunta su proposta dell'Ufficio di Presidenza, da formulare nel termine perentorio di quindici giorni dalla proposizione del ricorso al collegio arbitrale; trascorso inutilmente tale termine, la Giunta decide prescindendo dalla proposta.
3. L'Ufficio di Presidenza individua il dirigente dell'organico consiliare cui spettano i compiti che la presente legge attribuisce al dirigente competente in materia di personale o organizzazione.
4. Le relazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro, condizioni ambientali e partecipazione dei lavoratori sono attribuite all'Ufficio di Presidenza e ai dirigenti delle strutture del Consiglio, secondo le rispettive competenze. Le altre funzioni di cui al Titolo III spettanti alla Giunta sono esercitate dalla Giunta stessa sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, comma 2, lett. g) dello Statuto, per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio la Giunta delibera su proposta ovvero acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 40
Strutture speciali
1. Il Consiglio o la Giunta regionale provvedono alla riorganizzazione delle proprie strutture speciali con l'obiettivo di ridurre complessivamente la dotazione organica in misura non inferiore al dieci per cento, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.
2. Nella dotazione complessiva degli organici del Consiglio e della Giunta sono mantenuti indisponibili un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture organizzative dell'uno o dell'altro organico sulla base dei criteri di cui all'art. 45.

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