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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Titolo II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Costituzione e altre disposizioni sul rapporto di lavoro
Art. 2
Assunzione
1. Il rapporto di lavoro si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale.
2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova di tre mesi per i posti fino alla sesta qualifica funzionale inclusa e di sei mesi per i restanti posti. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di dipendente già inquadrato nei ruoli regionali, tranne che per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il dipendente che non superiori il periodo di prova per l'accesso alla qualifica dirigenziale resta inquadrato nella qualifica precedentemente ricoperta.
3. Il mancato superamento del periodo di prova di cui al comma 2 è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale, su proposta motivata del responsabile del servizio presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.
Art. 3
Regolamenti sulle modalità di accesso
1. Ferme restando le modalità d' accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati:
a) i requisiti per l'accesso;
b) il contenuto del bando di concorso e di corso - concorso e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
c) la composizione delle commissioni di concorso per le qualifiche non dirigenziali e le modalità per la selezione dei relativi membri;
d) le procedure concorsuali, la tipologia delle prove, gli adempimenti della commissione esaminatrice e quanto attiene allo svolgimento delle procedure concorsuali, fino alla trasmissione della graduatoria di merito alla Giunta regionale.
2. La disciplina della composizione delle commissioni di concorso di cui alla lettera c) del comma 1 deve:
a) garantire la loro adeguatezza alle specifiche competenze richieste per il posto messo a concorso;
b) prevedere la selezione dei loro membri attraverso sorteggio da appositi elenchi predisposti dalla Giunta regionale di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per materie specifiche, formati esclusivamente da esperti che possono essere scelti anche fra dipendenti regionali individuati dal contributo di direzione;
c) garantire il rispetto della lettera a) del comma 1 dell' art. 61 del Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno in materia di pari opportunità; dell'eventuale impossibilità di adeguarsi a tale regola deve essere data congrua motivazione;
d) indicare le incompatibilità dei membri della commissione che non siano già previste dalla legge.
3. Con regolamento sono individuati i posti e le funzioni per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili per l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea.
4. L'assunzione effettuata senza il rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti è nulla di diritto.
Art. 4
Approvazione della graduatoria
1. La Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria conserva validità per diciotto mesi dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un numero di posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso che si siano resi vacanti successivamente all'emanazione del bando.
3. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5
Conferimento dei posti
1. Ai candidati è notificato l'esito del concorso e i vincitori sono invitati, nel termine di trenta giorni:
a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere agli accertamenti di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 330 Sito esterno;
b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, salvo giustificato motivo, o di mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente competente in materia di personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.
3. I dipendenti sono tenuti a permanere nella sede territoriale di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di disporre il mutamento della sede lavorativa per esigenze organizzative e gestionali.
Art. 6
Incompatibilità
1. Il dipendente regionale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Su richiesta dell'interessato il dirigente competente in materia di personale può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo aver verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione alla esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato della Amministrazione.
3. A tal fine la Giunta provvede a:
a) determinare criteri oggettivi a cui attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2;
b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.
4. Il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente che svolga un' attività incompatibile ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. E' peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di incompatibilità - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
5. La Giunta istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con indicazione dei relativi compensi.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.
Art. 7
Infermità per causa di servizio
1. Il dipendente che abbia contratto un' infermità imputabile a causa di servizio può richiedere il riconoscimento di un equo indennizzo.
2. All'accertamento della dipendenza da causa di servizio provvede l'organismo medico collegiale istituito presso la competente Unità sanitaria locale.
3. Un apposito regolamento disciplina il procedimento diretto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'indennità denunciata e alla concessione dell'equo indennizzo.
Capo II
Sanzioni e procedimento disciplinare
Art. 8
Tipologia delle sanzioni
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, il dipendente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) multa;
c) sospensione dal servizio;
d) licenziamento disciplinare.
2. Al dipendente che abbia commesso la medesima infrazione, per la quale nel biennio precedente gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare, può essere applicata la sanzione immediatamente superiore.
Art. 9
Richiamo, multa e sospensione
1. Il richiamo scritto è comminato per lievi inadempimenti degli obblighi del lavoratore.
2. La multa consiste in una trattenuta sulla retribuzione non superiore all'importo di quattro ore lavorative.
3. La sospensione dal servizio ha una durata massima di dieci giorni e comporta la privazione della retribuzione.
4. La multa è inflitta per:
a) negligenza in servizio o inosservanza di direttive o istruzioni impartite dal responsabile della struttura organizzativa d' appartenenza;
b) violazione degli obblighi di collaborazione;
c) reiterata violazione degli obblighi inerenti all'orario di lavoro;
d) contegno scorretto o offensivo;
e) non grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d' ufficio.
5. La sospensione dal servizio è inflitta per:
a) tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
b) grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d' ufficio;
c) non grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità di cui all'art. 6;
d) comportamenti consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;
e) assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi.
Art. 10
Licenziamento disciplinare
1. Il licenziamento disciplinare è inflitto per giusta causa o per giustificato motivo, in relazione alla gravità delle infrazioni, in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) violazione dei doveri d' ufficio compiuta con dolo o colpa grave, che abbia prodotto notevole pregiudizio all'interesse pubblico o ad interessi privati;
b) comportamenti di particolare gravità consistenti nell' illecito uso di beni pubblici;
c) distrazione di beni pubblici o di somme amministrate o tenute in deposito;
d) prolungata tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
e) assenza ingiustificata per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;
f) grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità di cui all'art. 6;
g) condanna in via definitiva per delitti di particolare gravità connessi all'espletamento di una funzione o di un pubblico servizio ovvero per delitti per i quali sia stata inflitta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a cinque anni od altri reati che incrinino gravemente la fiducia nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa.
Art. 11
Procedimento disciplinare
1. L'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno si applica ai dipendenti della Regione Emilia - Romagna, salvo quanto stabilito dal presente articolo e dall'articolo 12.
2. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, commesso da un dipendente assegnato alla struttura organizzativa da lui diretta, compiuti gli opportuni accertamenti contesta per iscritto l'addebito.
3. Se il dirigente competente alla contestazione ai sensi del comma 2 ritiene che il fatto debba essere sanzionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all'irrogazione della sanzione.
4. Nel caso in cui il dirigente ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave, formula la propria proposta e trasmette gli atti al dirigente competente in materia di personale, dandone contestualmente comunicazione all'interessato.
5. La sospensione dal servizio è inflitta dal dirigente competente in materia di personale, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti ed a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa e procedendo all'audizione dell'interessato.
6. Il dirigente che commina la sanzione disciplinare ne dà contestualmente comunicazione alla Giunta regionale.
7. Qualora il dirigente competente in materia di personale ritenga debba essere inflitta la sanzione del licenziamento, trasmette copia degli atti all'assessore competente in materia di personale, congiuntamente al quale provvede all'eventuale istruttoria di cui al comma 5 e in ogni caso all'audizione dell'interessato. Il licenziamento disciplinare è inflitto dalla Giunta su proposta dell'assessore.
8. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Giunta, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte dell'assessore competente in materia di personale.
9. I soggetti cui compete l'irrogazione della sospensione e del licenziamento concludono il procedimento del quale sono stati investiti con l'irrogazione di una sanzione minore.
Art. 12
Collegio arbitrale di disciplina
1. Il collegio arbitrale è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da due rappresentanti dell'Amministrazione e da due rappresentanti dei dipendenti; è presieduto da un esperto in diritto del lavoro, esterno all'Amministrazione.
2. I rappresentanti dei dipendenti sono designati dalla rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 22, ove costituita; in mancanza il Consiglio regionale stabilisce le procedure per la loro designazione. Il presidente è nominato scegliendo in una terna designata dal Presidente della Corte d' Appello di Bologna.
3. Entro trenta giorni dall'irrogazione della sanzione disciplinare, il dipendente può chiedere, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla decisione si pronunci il collegio arbitrale di disciplina. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Giunta abbia pronunciato la propria adesione al procedimento di arbitrato la sanzione resta senza effetto. Se l'Amministrazione adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio, salva l'applicazione dell'articolo 14.
4. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dallo scadere del termine assegnato alla Giunta per rifiutare l'arbitrato e l'Amministrazione vi si conforma salvo che non la impugni nei modi di legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
Art. 13
Sospensione del procedimento
1. La Giunta può sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale qualora per il fatto addebitato al dipendente sia iniziata l'azione penale.
Capo III
Provvedimenti cautelari ed effetti del giudicato penale
Art. 14
Sospensione cautelare
1. La Giunta regionale può sospendere cautelarmente dal servizio e dallo stipendio il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare quando la natura del reato o dell'infrazione sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse.
2. Il provvedimento di sospensione conserva efficacia per un periodo non superiore ad anni cinque.
3. La sospensione è obbligatoria quando sia stato adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale per il periodo in cui permane la restrizione.
4. Al dipendente sospeso cautelarmente spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione.
Art. 15
Effetti delle conclusione del giudizio penale
1. La sospensione cautelare, se ancora efficace, cessa in caso di archiviazione del procedimento penale ovvero al momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. Di tali fatti, nonchè del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, il dipendente deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione.
2. L'archiviazione o la sentenza di proscioglimento passata in giudicato comporta il diritto alla immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.
3. Qualora il dipendente sia stato condannato, con sentenza o decreto penale passati in giudicato, la Giunta regionale, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha notizia, delibera se disporre la riammissione in servizio, la riassunzione del procedimento disciplinare eventualmente sospeso o il licenziamento.
4. In caso di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna il dipendente precedentemente licenziato viene riammesso in servizio, anche in soprannumero, nello stesso livello funzionale e retributivo posseduto al momento del licenziamento.
Capo IV
Estinzione del rapporto d' impiego
Art. 16
Cause d' estinzione
1. Il rapporto di impiego regionale si estingue per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 Sito esterno o per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cc;
d) decadenza.
Art. 17
Dimissioni
1. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in ogni momento con atto scritto e debbono essere presentate al responsabile del servizio competente in materia di personale. Esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte dell'Amministrazione.
2. Il preavviso deve essere di almeno un mese per i dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali e di tre mesi per i dirigenti.
Art. 18
Collocamento a riposo
1. Il dipendente viene collocato a riposo d' ufficio al raggiungimento del limite di età in base a quanto disposto dalle vigenti disposizioni.
2. Viene altresì collocato a riposo il dipendente che sia stato messo in disponibilità a seguito di esito negativo della mobilità ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno.
Art. 19
Licenziamento
1. Il licenziamento, con o senza preavviso, è disposto dalla Giunta su proposta del dirigente competente in materia di personale.
2. In caso di dispensa dal servizio per ragioni di inidoneità fisica sopravvenuta, la proposta di cessazione del rapporto è formulata a seguito dell'accertamento dell'assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro.
3. In mancanza di diverse disposizioni contrattuali e salva l'applicazione del comma 2 dell'art. 2118 cc il preavviso è di due mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali e di sei mesi per i dirigenti.
Art. 20
Decadenza
1. La decadenza è dichiarata dalla Giunta regionale nei seguenti casi:
a) perdita del godimento dei diritti civili e politici;
b) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesti per il posto ricoperto;
c) mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'art. 6

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