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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina il rapporto di lavoro e il sistema organizzativo della Regione Emilia - Romagna e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, compresi gli istituti autonomi per le case popolari.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modifiche suscettibili di diretta applicazione alla Regione e le norme del diritto comune del lavoro.
3. Restano salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del Dlgs n. 29 del 1993 Sito esterno.
Titolo II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Costituzione e altre disposizioni sul rapporto di lavoro
Art. 2
Assunzione
1. Il rapporto di lavoro si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale.
2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova di tre mesi per i posti fino alla sesta qualifica funzionale inclusa e di sei mesi per i restanti posti. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di dipendente già inquadrato nei ruoli regionali, tranne che per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il dipendente che non superiori il periodo di prova per l'accesso alla qualifica dirigenziale resta inquadrato nella qualifica precedentemente ricoperta.
3. Il mancato superamento del periodo di prova di cui al comma 2 è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale, su proposta motivata del responsabile del servizio presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.
Art. 3
Regolamenti sulle modalità di accesso
1. Ferme restando le modalità d' accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati:
a) i requisiti per l'accesso;
b) il contenuto del bando di concorso e di corso - concorso e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
c) la composizione delle commissioni di concorso per le qualifiche non dirigenziali e le modalità per la selezione dei relativi membri;
d) le procedure concorsuali, la tipologia delle prove, gli adempimenti della commissione esaminatrice e quanto attiene allo svolgimento delle procedure concorsuali, fino alla trasmissione della graduatoria di merito alla Giunta regionale.
2. La disciplina della composizione delle commissioni di concorso di cui alla lettera c) del comma 1 deve:
a) garantire la loro adeguatezza alle specifiche competenze richieste per il posto messo a concorso;
b) prevedere la selezione dei loro membri attraverso sorteggio da appositi elenchi predisposti dalla Giunta regionale di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per materie specifiche, formati esclusivamente da esperti che possono essere scelti anche fra dipendenti regionali individuati dal contributo di direzione;
c) garantire il rispetto della lettera a) del comma 1 dell' art. 61 del Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno in materia di pari opportunità; dell'eventuale impossibilità di adeguarsi a tale regola deve essere data congrua motivazione;
d) indicare le incompatibilità dei membri della commissione che non siano già previste dalla legge.
3. Con regolamento sono individuati i posti e le funzioni per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili per l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea.
4. L'assunzione effettuata senza il rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti è nulla di diritto.
Art. 4
Approvazione della graduatoria
1. La Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria conserva validità per diciotto mesi dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un numero di posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso che si siano resi vacanti successivamente all'emanazione del bando.
3. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5
Conferimento dei posti
1. Ai candidati è notificato l'esito del concorso e i vincitori sono invitati, nel termine di trenta giorni:
a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere agli accertamenti di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 330 Sito esterno;
b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, salvo giustificato motivo, o di mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente competente in materia di personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.
3. I dipendenti sono tenuti a permanere nella sede territoriale di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di disporre il mutamento della sede lavorativa per esigenze organizzative e gestionali.
Art. 6
Incompatibilità
1. Il dipendente regionale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Su richiesta dell'interessato il dirigente competente in materia di personale può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo aver verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione alla esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato della Amministrazione.
3. A tal fine la Giunta provvede a:
a) determinare criteri oggettivi a cui attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2;
b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.
4. Il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente che svolga un' attività incompatibile ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. E' peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di incompatibilità - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
5. La Giunta istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con indicazione dei relativi compensi.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.
Art. 7
Infermità per causa di servizio
1. Il dipendente che abbia contratto un' infermità imputabile a causa di servizio può richiedere il riconoscimento di un equo indennizzo.
2. All'accertamento della dipendenza da causa di servizio provvede l'organismo medico collegiale istituito presso la competente Unità sanitaria locale.
3. Un apposito regolamento disciplina il procedimento diretto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'indennità denunciata e alla concessione dell'equo indennizzo.
Capo II
Sanzioni e procedimento disciplinare
Art. 8
Tipologia delle sanzioni
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, il dipendente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) multa;
c) sospensione dal servizio;
d) licenziamento disciplinare.
2. Al dipendente che abbia commesso la medesima infrazione, per la quale nel biennio precedente gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare, può essere applicata la sanzione immediatamente superiore.
Art. 9
Richiamo, multa e sospensione
1. Il richiamo scritto è comminato per lievi inadempimenti degli obblighi del lavoratore.
2. La multa consiste in una trattenuta sulla retribuzione non superiore all'importo di quattro ore lavorative.
3. La sospensione dal servizio ha una durata massima di dieci giorni e comporta la privazione della retribuzione.
4. La multa è inflitta per:
a) negligenza in servizio o inosservanza di direttive o istruzioni impartite dal responsabile della struttura organizzativa d' appartenenza;
b) violazione degli obblighi di collaborazione;
c) reiterata violazione degli obblighi inerenti all'orario di lavoro;
d) contegno scorretto o offensivo;
e) non grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d' ufficio.
5. La sospensione dal servizio è inflitta per:
a) tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
b) grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d' ufficio;
c) non grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità di cui all'art. 6;
d) comportamenti consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;
e) assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi.
Art. 10
Licenziamento disciplinare
1. Il licenziamento disciplinare è inflitto per giusta causa o per giustificato motivo, in relazione alla gravità delle infrazioni, in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) violazione dei doveri d' ufficio compiuta con dolo o colpa grave, che abbia prodotto notevole pregiudizio all'interesse pubblico o ad interessi privati;
b) comportamenti di particolare gravità consistenti nell' illecito uso di beni pubblici;
c) distrazione di beni pubblici o di somme amministrate o tenute in deposito;
d) prolungata tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
e) assenza ingiustificata per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;
f) grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità di cui all'art. 6;
g) condanna in via definitiva per delitti di particolare gravità connessi all'espletamento di una funzione o di un pubblico servizio ovvero per delitti per i quali sia stata inflitta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a cinque anni od altri reati che incrinino gravemente la fiducia nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa.
Art. 11
Procedimento disciplinare
1. L'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno si applica ai dipendenti della Regione Emilia - Romagna, salvo quanto stabilito dal presente articolo e dall'articolo 12.
2. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, commesso da un dipendente assegnato alla struttura organizzativa da lui diretta, compiuti gli opportuni accertamenti contesta per iscritto l'addebito.
3. Se il dirigente competente alla contestazione ai sensi del comma 2 ritiene che il fatto debba essere sanzionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all'irrogazione della sanzione.
4. Nel caso in cui il dirigente ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave, formula la propria proposta e trasmette gli atti al dirigente competente in materia di personale, dandone contestualmente comunicazione all'interessato.
5. La sospensione dal servizio è inflitta dal dirigente competente in materia di personale, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti ed a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa e procedendo all'audizione dell'interessato.
6. Il dirigente che commina la sanzione disciplinare ne dà contestualmente comunicazione alla Giunta regionale.
7. Qualora il dirigente competente in materia di personale ritenga debba essere inflitta la sanzione del licenziamento, trasmette copia degli atti all'assessore competente in materia di personale, congiuntamente al quale provvede all'eventuale istruttoria di cui al comma 5 e in ogni caso all'audizione dell'interessato. Il licenziamento disciplinare è inflitto dalla Giunta su proposta dell'assessore.
8. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Giunta, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte dell'assessore competente in materia di personale.
9. I soggetti cui compete l'irrogazione della sospensione e del licenziamento concludono il procedimento del quale sono stati investiti con l'irrogazione di una sanzione minore.
Art. 12
Collegio arbitrale di disciplina
1. Il collegio arbitrale è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da due rappresentanti dell'Amministrazione e da due rappresentanti dei dipendenti; è presieduto da un esperto in diritto del lavoro, esterno all'Amministrazione.
2. I rappresentanti dei dipendenti sono designati dalla rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 22, ove costituita; in mancanza il Consiglio regionale stabilisce le procedure per la loro designazione. Il presidente è nominato scegliendo in una terna designata dal Presidente della Corte d' Appello di Bologna.
3. Entro trenta giorni dall'irrogazione della sanzione disciplinare, il dipendente può chiedere, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla decisione si pronunci il collegio arbitrale di disciplina. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Giunta abbia pronunciato la propria adesione al procedimento di arbitrato la sanzione resta senza effetto. Se l'Amministrazione adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio, salva l'applicazione dell'articolo 14.
4. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dallo scadere del termine assegnato alla Giunta per rifiutare l'arbitrato e l'Amministrazione vi si conforma salvo che non la impugni nei modi di legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
Art. 13
Sospensione del procedimento
1. La Giunta può sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale qualora per il fatto addebitato al dipendente sia iniziata l'azione penale.
Capo III
Provvedimenti cautelari ed effetti del giudicato penale
Art. 14
Sospensione cautelare
1. La Giunta regionale può sospendere cautelarmente dal servizio e dallo stipendio il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare quando la natura del reato o dell'infrazione sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse.
2. Il provvedimento di sospensione conserva efficacia per un periodo non superiore ad anni cinque.
3. La sospensione è obbligatoria quando sia stato adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale per il periodo in cui permane la restrizione.
4. Al dipendente sospeso cautelarmente spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione.
Art. 15
Effetti delle conclusione del giudizio penale
1. La sospensione cautelare, se ancora efficace, cessa in caso di archiviazione del procedimento penale ovvero al momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. Di tali fatti, nonchè del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, il dipendente deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione.
2. L'archiviazione o la sentenza di proscioglimento passata in giudicato comporta il diritto alla immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.
3. Qualora il dipendente sia stato condannato, con sentenza o decreto penale passati in giudicato, la Giunta regionale, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha notizia, delibera se disporre la riammissione in servizio, la riassunzione del procedimento disciplinare eventualmente sospeso o il licenziamento.
4. In caso di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna il dipendente precedentemente licenziato viene riammesso in servizio, anche in soprannumero, nello stesso livello funzionale e retributivo posseduto al momento del licenziamento.
Capo IV
Estinzione del rapporto d' impiego
Art. 16
Cause d' estinzione
1. Il rapporto di impiego regionale si estingue per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 Sito esterno o per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cc;
d) decadenza.
Art. 17
Dimissioni
1. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in ogni momento con atto scritto e debbono essere presentate al responsabile del servizio competente in materia di personale. Esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte dell'Amministrazione.
2. Il preavviso deve essere di almeno un mese per i dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali e di tre mesi per i dirigenti.
Art. 18
Collocamento a riposo
1. Il dipendente viene collocato a riposo d' ufficio al raggiungimento del limite di età in base a quanto disposto dalle vigenti disposizioni.
2. Viene altresì collocato a riposo il dipendente che sia stato messo in disponibilità a seguito di esito negativo della mobilità ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno.
Art. 19
Licenziamento
1. Il licenziamento, con o senza preavviso, è disposto dalla Giunta su proposta del dirigente competente in materia di personale.
2. In caso di dispensa dal servizio per ragioni di inidoneità fisica sopravvenuta, la proposta di cessazione del rapporto è formulata a seguito dell'accertamento dell'assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro.
3. In mancanza di diverse disposizioni contrattuali e salva l'applicazione del comma 2 dell'art. 2118 cc il preavviso è di due mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali e di sei mesi per i dirigenti.
Art. 20
Decadenza
1. La decadenza è dichiarata dalla Giunta regionale nei seguenti casi:
a) perdita del godimento dei diritti civili e politici;
b) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesti per il posto ricoperto;
c) mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'art. 6
Titolo III
RELAZIONI SINDACALI PARI OPPORTUNITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 21
Relazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative
1. La Regione riconosce come interlocutori nell'ambito delle relazioni sindacali di ordine generale le associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno.
2. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 1 la Regione attua le misure di partecipazione sindacale di cui all'art. 10 del DLgs n. 29 del 1993 Sito esterno.
3. Le relazioni contrattuali, nell'ambito delle competenze e delle materie fissate dal contratto collettivo nazionale, si svolgono con le associazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 22.
Art. 22
Relazioni con la rappresentanza sindacale unitaria elettiva dei dipendenti regionali
1. Ove venga costituita una rappresentanza sindacale unitaria di dipendenti regionali, formata sulla base del voto liberamente espresso dai dipendenti, la Regione riconosce a tale rappresentanza la titolarità a negoziare sulla base delle disposizioni vigenti nelle materie rinviate dal contratto collettivo nazionale alla contrattazione decentrata.
Art. 23
Protocolli di relazioni sindacali
1. La Regione stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative di cui all'art. 21 e, ove costituita, con la rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 22 nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e gli oggetti dell'informazione, della consultazione e dell'esame congiunto, nonchè, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.
Art. 24
Partecipazione dei lavoratori
1. La Regione promuove la partecipazione dei lavoratori alla fase di elaborazione delle scelte di organizzazione del lavoro e di qualificazione professionale, in funzione dell' attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative, nonchè ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.
2. A richiesta di almeno un quinto dei dipendenti assegnati alla struttura organizzativa a livello di servizio o di direzione generale, il responsabile della medesima struttura è tenuto a convocare un incontro alla presenza dell'assessore competente, al fine di esaminare programmi o progetti in tema di qualità del lavoro e dell'organizzazione proposti dai richiedenti.
3. In attuazione dell'art. 48 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno possono essere accordate con la rappresentanza di cui all'art. 22 nuove forme di partecipazione del personale all'organizzazione del lavoro.
Art. 25
Partecipazione del Comitato per le pari opportunità
1. La Regione consulta il Comitato per le pari opportunità sulle misure generali che incidono sulla qualità dell' ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonchè sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative.
2. Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e promuovere le misure previste dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nonchè dalle direttive della Comunità Europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche su richiesta del Comitato.
Titolo IV
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
Art. 26
Struttura e competenze della dirigenza
1.
L'art. 5 della LR 19 novembre 1992, n. 41 è così sostituito:
" Art. 5
Struttura e competenze della dirigenza
1. La funzione dirigenziale è ordinata in un' unica qualifica e in un unico profilo professionale.
2. Nelle strutture organizzative complesse, il dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello più elevato è, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto a struttura organizzativa di livello inferiore. Le direzioni generali sono strutture sovraordinate ai servizi e questi ultimi sono sovraordinati agli uffici.
3. Ai dirigenti spetta, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, la gestione tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l' Amministrazione verso l'esterno.
4. La Giunta regionale specifica le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.
5. La Giunta individua le strutture organizzative per la cui direzione si richiede il possesso di specifici diplomi di laurea ed eventualmente della abilitazione professionale o della iscrizione all'Albo professionale. ".
Art. 27
Funzioni dei dirigenti
1.
Dopo l'art. 5 della LR n. 41 del 1992 è aggiunto il seguente articolo:
" Art. 5 bis
Funzioni dei dirigenti
1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri previsti dal comma 3 dell'art. 5 e secondo la specifica attribuzione di ciascuno, spetta:
a) la direzione di strutture organizzative a livello di servizio o ufficio e del relativo personale;
b) la direzione di programmi aventi carattere di complessità e di particolare rilevanza per l'oggetto trattato o per la professionalità richiesta;
c) la verifica, il controllo e la vigilanza con riferimento a funzioni e iniziative di particolare rilevanza;
d) lo studio, la ricerca e la elaborazione propositiva riferiti a problemi di particolare rilevanza;
e) l'esercizio dei poteri di spesa nonchè dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti, per quanto di competenza;
f) la verifica periodica dei carichi di lavoro, della produttività individuale e della struttura organizzativa diretta, nonchè la proposta di iniziative nei confronti del personale correlate a tale verifica;
g) lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di loro competenza.
2. La Giunta regionale provvede alla graduazione delle funzioni e alla loro valutazione ai fini del trattamento accessorio. ".
Art. 28
Funzioni del direttore generale
1.
L'art. 6 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 6
Funzioni del direttore generale
1. Al responsabile della struttura organizzativa a livello di direzione generale compete:
a) formulare proposte alla Giunta, anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o altri atti di competenza della Giunta;
b) curare l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e adottare, a tal fine, progetti, indicando le risorse correnti alla loro realizzazione, la cui gestione è attribuita ai dirigenti;
c) esercitare i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e definire i valori di spesa che i dirigenti possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;
d) adottare gli atti di organizzazione e di gestione del personale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta, e provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi e tenendo conto della produttività, anche individuale;
e) stabilire l'orario di servizio nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla Giunta sentito il Comitato di direzione;
f) coordinare i procedimenti amministrativi nell'ambito della struttura diretta;
g) verificare e controllare le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
h) fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza. ".
Art. 29
Avocazione e controllo sostitutivo
1.
L'art. 8 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 8
Avocazione e controllo sostitutivo
1. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta se non per particolari motivi di necessità e urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso la Giunta procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali. ".
Art. 30
Incarico di direttore generale
1.
L'art. 11 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 11
Incarico di direttore generale
1. L'incarico di direttore generale è conferito dalla Giunta a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali con responsabilità di servizio o di aree di coordinamento.
2. L'incarico di direttore generale può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione assunte ai sensi dell'art. 24.
3. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, di norma, una sola volta. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. ".
Art. 31
Conferimento degli altri incarichi dirigenziali
1.
L'art. 12 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 12
Conferimento degli altri incarichi dirigenziali
1. La Giunta, sulla base dei criteri di cui all'art. 14, nomina i responsabili:
a) dei servizi, previo motivato parere del responsabile della competente direzione generale;
b) degli uffici, su proposta del responsabile del competente servizio.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti su iniziativa dell'assessore competente in materia di personale di concerto con il componente della Giunta interessato.
3. Gli incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione sono conferiti dal dirigente sovraordinato.
4. I provvedimenti di incarico sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. ".
Art. 32
Criteri per il conferimento degli altri incarichi
1.
L'art. 14 della LR del 1992 è così sostituito:
" Art. 14
Criteri per il conferimento degli altri incarichi
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, applicando il criterio della rotazione, in base al possesso dei seguenti requisiti:
a) formazione culturale adeguata alle funzioni da svolgere;
b) risultati conseguiti e professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
c) attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere.
2. Di norma non può essere conferito il medesimo incarico per un periodo superiore a dieci anni. Ogni deroga deve essere specificatamente motivata e non può essere concessa per un periodo superiore a cinque anni.
3. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture e dei soggetti di cui il dirigente si avvale nonchè di quelli ai quali deve rispondere.
4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente Titolo possono essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dall'art. 24.
5. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali, gli incarichi di cui al presente Titolo possono essere conferiti a personale di qualifica funzionale equiparabile a quella dei dirigenti regionali, provenienti dai ruoli di altra pubblica Amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la quota del dieci per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della dotazione organica dei dirigenti. ".
Art. 33
Assenza, impedimento e vacanza
1.
L'art. 16 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 16
Assenza, impedimento e vacanza
1. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, la Giunta individua un altro direttore incaricato di sostituirlo.
2. In caso di assenza o impedimento del responsabile di servizio o ufficio, ovvero di altri dirigenti, l'incarico di sostituzione è conferito dal responsabile della struttura sovraordinaria.
3. In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell' incarico. ".
Art. 34
Valutazione dei dirigenti
1.
L'art. 18 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 18
Valutazione dei dirigenti
1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore generale, e questo alla Giunta, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nonchè il programma operativo per l'anno in corso.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 15, la valutazione può essere effettuata in ogni tempo dalla Giunta:
a) nei confronti del direttore generale, su proposta dell' assessore da cui funzionalmente dipende;
b) nei confronti del dirigente, su proposta del direttore generale da cui funzionalmente dipende;
c) su richiesta del singolo dirigente, relativamente ai risultati della propria attività.
3. La valutazione negativa è contestata al dirigente dal direttore generale sovraordinato e a quest' ultimo dal componente della Giunta da cui esso dipende funzionalmente. Con il medesimo atto è assegnato un termine per controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.
4. La Giunta, accertata la valutazione negativa di un dirigente, dispone l'assegnazione ad altro incarico per il quale esso sia ritenuto idoneo, ovvero il licenziamento con effetto immediato.
5. Qualora la valutazione negativa riguardi un direttore generale o un dirigente assunto ai sensi dell'art. 24, la Giunta dispone la risoluzione del contratto con effetto immediato. ".
Art. 35
Nucleo di valutazione
1.
L'art. 19 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 19
Nucleo di valutazione
1. La Giunta istituisce un Nucleo di valutazione composto da almeno tre esperti in tecniche di valutazione del quale possono far parte anche dirigenti regionali. In casi di particolare complessità il Presidente della Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.
2. La Giunta si avvale del Nucleo di valutazione per:
a) le valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 18;
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche. ".
Art. 36
Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale
1.
L'art. 20 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 20
Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale
1. Salvo quanto disposto dall'art. 24 l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico o per corso - concorso. Il cinquanta per cento dei posti è riservato a dipendenti di ruolo dell'Ente appartenenti alle qualifiche funzionali VII e VIII nonchè in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso di corso - concorso che deve in ogni caso richiedere:
a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di esperienza professionale maturata:
1) nelle qualifiche VII e VIII dell'organico regionale ovvero nell'ex carriera direttiva delle altre Amministrazioni pubbliche.
2) in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
3. L'esperienza professionale richiesta può ritenersi acquisita, in tutto o in parte, con il comprovato esercizio della libera professione con relativa iscrizione all'Albo professionale ovvero di altre attività professionali di particolare qualificazione. ".
Art. 37
Ulteriori modifiche della LR n. 41 del 1992
1. Al comma 1 dell'art. 2 della LR n. 41 del 1992 i numero " 5 e 6 " sono sostituiti dai seguenti " 5, 5 bis e 6 ".
2.
Il comma 5 dell'art. 3 della LR n. 41 del 1992 così sostituito:
" 5. Del comitato fanno parte direttori generali, tra i quali la Giunta nomina il segretario. ".
3. Il comma 6 dell'art. 3 della LR n. 41 del 1992 è soppresso.
4. La rubrica del Titolo II della LR n. 41 del 1992 è così sostituita " Struttura e funzioni dirigenziali ".
5.
Nel comma 1 dell'art. 15 della LR n. 41 del 1992, prima della locuzione " Gli incarichi " sono aggiunte le seguenti parole:
" Salvo quanto previsto dal comma 3 dell' art. 11 ".
6. Il comma 3 dell'art. 15 della LR n. 41 del 1992 è soppresso.
7. Al comma 1 dell'art. 17 della LR n. 41 del 1992 sono soppresse le seguenti parole " della sua qualifica funzionale e ".
8.
Nel comma 2 dell'art. 17 della LR n. 41 del 1992, la locuzione " comma 2 dell'art. 12 " è sostituita dalla seguente:
" comma 3 dell'art. 12 ".
9.
Dopo il comma 5 dell'art. 17 della LR n. 41 del 1992 sono aggiunti i seguenti commi:
" 5 bis. La medesima determinazione di cui al comma 5 può essere assunta per il dirigente comandato o distaccato presso organismi cui partecipa la Regione operanti a livello statale, valutata la particolarità e la complessità delle funzioni da svolgere presso tali organismi. In tale caso la conservazione dell'indennità di funzione permane per tutta la durata del comando o distacco.
5 ter. Nei casi di comando o distacco di cui al comma 5 bis, la Giunta può disporre la conservazione dell'indennità anche ai dipendenti titolari di indennità di unità operativa organica o di indennità di staff. ".
10. La rubrica del Titolo IV della LR n. 41 del 1992 è così sostituita " Accesso alla dirigenza ".
11. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 22 della LR n. 41 del 1992, sono soppresse le seguenti parole: " per l'accesso a specifici profili professionali o ".
12.
Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della LR n. 41 del 1992, la locuzione " o nelle libere professioni " è sostituita dalla seguente:
nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione ".
13. Al comma 1 dell'art. 29 della LR n. 41 del 1992 è soppressa la seguente locuzione: " Gli incarichi di responsabile di unità operativa organica sono conferiti dall'Assessore competente in materia di personale con le modalità previste per il conferimento degli incarichi di responsabile di ufficio. ".
Titolo V
ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA REGIONE
Art. 38
Istituzione dei ruoli organici del Consiglio e della Giunta
1. In attuazione del comma 3 dell'art. 46 dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni sono istituiti i due ruoli organici del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il personale già appartenente al ruolo regionale e formalmente assegnato alle strutture organizzative del Consiglio e della Giunta è inquadrato nei relativi organici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale.
3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, i collaboratori di ruolo della Regione assegnati alle strutture speciali del Consiglio e della Giunta sono provvisoriamente inquadrati in soprannumero nei rispettivi organici per tutta la durata degli incarichi presso le strutture stesse. Ai posti soprannumerati deve comunque corrispondere un ugual numero di posti indisponibili nella dotazione complessiva dei due organici. Alla cessazione degli incarichi la posizione sovrannumeraria cessa per effetto di contestuale assegnazione alle strutture dell'uno o dell'altro organico.
4. L'accesso agli organici regionali avviene di norma attraverso concorsi unici, nel rispetto dei criteri stabiliti da una programmazione annuale tra Giunta e ufficio di Presidenza. I concorsi unici sono banditi dalla Giunta previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, anche in relazione alla ripartizione dei posti messi a concorso.
5. Per particolari e specifiche esigenze connesse alla necessità di acquisire figure professionali proprie di uno solo dei due organici ovvero per soddisfare fabbisogni non contemporanei, l'Ufficio di Presidenza o la Giunta possono bandire concorsi distinti. A tal fine nei regolamenti sulle modalità di accesso sono previste specifiche norme attinenti sia ai concorsi unici che a quelli distinti.
6. Nei concorsi banditi in base ai commi 4 e 5 il personale di entrambi gli organici è considerato in ogni caso personale interno.
7. Alla mobilità tra i due organici si applicano d' intesa tra Giunta e Ufficio di Presidenza i criteri e le modalità di cui all'art. 45.
Art. 39
Competenze
1. Tutte le competenze in materia di personale che la legge attribuisce alla Giunta o all'assessore spettano all' Ufficio di Presidenza per il personale assegnato alle strutture organizzative nonchè alle strutture speciali del Consiglio.
2. Restano salve le competenze spettanti alla Giunta ai sensi del comma 3 dell'art. 12, relativamente alla decisione di avvalersi del collegio arbitrale di disciplina ovvero adire l'autorità giudiziaria. Qualora la sanzione disciplinare sia stata comminata nei confronti di un dipendente dell' organico consiliare, detta decisione è assunta su proposta dell'Ufficio di Presidenza, da formulare nel termine perentorio di quindici giorni dalla proposizione del ricorso al collegio arbitrale; trascorso inutilmente tale termine, la Giunta decide prescindendo dalla proposta.
3. L'Ufficio di Presidenza individua il dirigente dell'organico consiliare cui spettano i compiti che la presente legge attribuisce al dirigente competente in materia di personale o organizzazione.
4. Le relazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro, condizioni ambientali e partecipazione dei lavoratori sono attribuite all'Ufficio di Presidenza e ai dirigenti delle strutture del Consiglio, secondo le rispettive competenze. Le altre funzioni di cui al Titolo III spettanti alla Giunta sono esercitate dalla Giunta stessa sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, comma 2, lett. g) dello Statuto, per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio la Giunta delibera su proposta ovvero acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 40
Strutture speciali
1. Il Consiglio o la Giunta regionale provvedono alla riorganizzazione delle proprie strutture speciali con l'obiettivo di ridurre complessivamente la dotazione organica in misura non inferiore al dieci per cento, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.
2. Nella dotazione complessiva degli organici del Consiglio e della Giunta sono mantenuti indisponibili un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture organizzative dell'uno o dell'altro organico sulla base dei criteri di cui all'art. 45.
Titolo VI
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA
Art. 41
Struttura organizzativa e dotazione organica
1.
L'art. 1 della LR 18 agosto 1984, n. 44 è così sostituito:
Art. 42
Direzione generale
1.
Nella LR n. 44 del 1984 dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:
" Art. 1 bis
Direzione generale
1. La direzione generale, struttura organizzativa sovraordinata rispetto al servizio, si configura quale vasta area operativa omogenea costituita da più servizi competenti su funzioni generali di grande rilevanza o su uno o più settori fra loro interconnessi, nonchè da funzioni, programmi e progetti complessi avente carattere interdisciplinare e richiedenti l'apporto organizzativo di strutture diverse. ".
Art. 43
Ulteriori modifiche della LR n. 44 del 1984
1.
Nel secondo comma dell'art. 2 della LR n. 44 del 1984 la parola " legge " è sostituita dalla seguente:
" deliberazione ".
2. Nell'art. 4 della LR n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma primo sono soppresse le seguenti parole: " a norma del 3 comma dall'art. 1 della presente legge ";
b)
il comma secondo è sostituito dal seguente:
" L'atto che istituisce gli uffici funzionali individua la direzione generale in cui essi sono inseriti. ".
3.
Nell'art. 5 della LR n. 44 del 1984 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
" I responsabili delle unità operative organiche sono scelti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale che precede immediatamente quella dirigenziale. ".
4. Nell'art. 10 della LR n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo comma le parole " a norma degli articoli 1 e 2, ultimo comma della presente legge " sono sostituite dalle seguenti:
" dalla Giunta regionale ";
b) nel terzo comma la locuzione " al ruolo unico regionale " è sostituita dalla seguente :agli organi regionali.
6.
La lettera c) del terzo comma dell'art. 13 della LR n. 44 del 1984 è soppressa e la lettera b) dello stesso comma è cos젲iformulata:
" b) con atto della Giunta regionale nel caso di gruppo che interessi servizi di diversi assessorati nonchè per le esigenze di cui al secondo comma. ".
7. Nell'art. 26 della LR n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo comma le parole " in un unico ruolo organico " sono sostituite dalle seguenti:
" in due organici, ai sensi del comma 3 dell'art. 46 dello Statuto. ";
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
" Gli organici comprendono otto qualifiche e la funzione dirigenziale, articolata in un' unica qualifica ai sensi dell'art. 5 della LR n. 41 del 1992 e successive modifiche. ";
c) nel terzo comma è soppressa la seguente locuzione: " e la funzione dirigenziale ";
d) nel medesimo terzo comma sono soppressi gli ultimi due alinea.
8. Sino alla ridefinizione della struttura organizzativa di cui all'art. 44, restano in vigore le strutture di cui agli articoli 24 e 25 della LR n. 44 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 44
Revisione della dotazione organica e delle strutture organizzative
1. La Regione procede, almeno a scadenza triennale, alla revisione della propria dotazione organica e delle proprie strutture organizzative tenendo conto dei seguenti elementi:
a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'ente;
b) carichi di lavoro rilevati e comparazione dei risultati di strutture analoghe;
c) delega di funzioni o servizi a soggetti esterni;
d) necessità di accorpamento delle strutture per funzioni omogenee e con duplicazione o sovrapposizione delle medesime.
2. Nelle more della ridefinizione della dotazione organica a seguito della prima rilevazione dei carichi di lavoro, da concludersi entro il 31 dicembre 1994:
a) è temporaneamente confermata la dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali del ruolo regionale prevista dal comma 1 dell'art. 27 della LR n. 44 del 1984, come sostituito dal comma 2 dell'art. 1 della LR n. 40 del 1993;
b) la dotazione organica della qualifica di dirigente è nissata in 395 unità con una riduzione pari al 15% della dotazione organica complessiva delle preesistenti qualifiche dirigenziali;
c) la Regione procede alla gestione del proprio personale nell'ambito del tetto di spesa fissato al 31 agosto 1993, in applicazione dei principi di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 1993, n, 537 Sito esterno.
3. Sono fatti salvi i posti ad esaurimento previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 27 della LR n. 44 del 1984 come sostituiti rispettivamente dal comma 2 dell'art. 1 della LR n. 7 del 1993 e del comma 4 dell'art. 1 della LR n. 40 del 1993, quelli previsti dal comma 1 dell'art. 3 della LR 28 dicembre 1992, n. 48 e dall'art. 10 della LR 1 aprile 1993, n. 18.
4. Nella dotazione organica della qualifica di dirigente di cui al comma 2 sono compresi n. 15 posti da coprirsi tramite incarichi di responsabilità di direzione generale.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta adottata previo conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, determina la ripartizione tra il Consiglio e la Giunta della dotazione organica provvisoria, delle strutture organizzative di livello dirigenziale e delle funzioni dirigenziali diverse dalla responsabilità di struttura nel rispetto dei seguenti limiti massimi che realizzano una riduzione delle strutture e delle funzioni esistenti pari al 30%:
a) direzioni generali: 15;
b) servizi: 78;
c) funzioni dirigenziali a supporto delle direzioni generali e dei servizi: 12;
d) uffici e funzioni dirigenziali a supporto degli uffici: 290.
6. L'Ufficio di Presidenza e al Giunta, per gli ambiti di rispettiva competenza, entro due mesi dalla ripartizione di cui al comma 5, procedono alla prima ridefinizione delle strutture di livello dirigenziale e alla individuazione delle funzioni dirigenziali diverse dalla responsabilità di struttura.
7. Qualora a seguito della ridefinizione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 6 e della rilevazione dei carichi di lavoro risultino posti della qualifica di dirigente da sopprimere, la Giunta pu򠰲ocedere a tale soppressione determinando aliquote annuali sino al 31 dicembre 1998 in relazione alle effettive esigenze di utilizzazione dei dirigenti in servizio.
Art. 45
Gestione delle risorse umane
1. Nei limiti della dotazione organica la Regione promuove, in relazione ai fabbisogni ed all'esigenza di operare il riequilibrio fra eccedenze e vacanze delle proprie strutture, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilitଠdi riconversione professionale e di reclutamento del personale quali strumenti di miglioramento organizzativo, di arricchimento professionale, nonchè al fine di perseguire le pari opportunit஀
2. La mobilità dall'una all'altra delle strutture organizzative della Regione pu򠥳sere attuata anche per ragioni di incompatibilità ambientale.
3. Il dirigente competente in materia di organizzazione attua la mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali.
4. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 32, 34 e 35 del DLgs n. 29 del 1993 Sito esterno, La Giunta pu򠤥finire specifiche modalità per l'attuazione della mobilità interna di cui al presente articolo.
5. La Regione, in relazione alle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale dei dipendenti, adotta iniziative di formazione, anche tramite convenzioni con istituti universitari, scuole di perfezionamento o altri enti o istituti specializzati. La formazione professionale è strumento di promozione delle pari opportunit஀
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 46
Disposizioni in materia di contratti a termine
1. Fino al riordino della materia, restano salve le disposizioni di legge regionale che disciplinano i contratti di lavoro a termine, stipulati per la attuazione del comma 4 dell'art. 46 dello Statuto.
Art. 47
Disposizioni transitorie in materia di procedimento disciplinare
1. I procedimenti disciplinari pendenti sono regolati fino al loro esaurimento dalle disposizioni vigenti all'atto dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 48
Disposizioni transitorie in materia di mobilitè esterna
1. Fino all'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 dell'art. 35 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno, si applicano le disposizioni previgenti in materia di mobilità fra la Regione e gli altri Enti pubblici. Per la mobilità di singole unità di personale si applica il comma 19 dell'art. 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 49
Disposizioni transitorie per l'accesso
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dell'art. 3, la disciplina per lo svolgimento dei concorsi è la seguente:
a) per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali, si applica la LR 12 dicembre 1985, n. 27, in quanto compatibile con la presente legge e con i principi del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno; il componente della commissione esaminatrice di cui alla lettera c) del comma 3 dell' art. 7 della LR n. 27 del 1985 è designato dalla Giunta regionale;
b) per l'accesso alla qualifica dirigenziale si applica l'art. 21 della LR n. 41 del 1992 in quanto compatibile con la presente legge; la valutazione di cui al comma 2 di detto art. 21 è tesa ad accertare le conoscenze previste dalle lettere a) e b) di tale disposizione.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 9 dell'art. 28 del DLgs n. 29 del 1993 Sito esterno il 50% dei posti della qualifica di dirigente di cui al comma 2 dell'art. 44, conferibile mediante il concorso disciplinato dalla LR n. 41 del 1992, è attribuito mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura integrato da colloquio.
3. Al concorso di cui al comma 2, da indire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso del diploma di laurea appartenenti alle qualifiche funzionali VII e VIII, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nelle medesime qualifiche. Il bando prevede un' adeguata valutazione dei titoli di servizio definendo in particolare il punteggio per ogni anno di anzianitè eccedente il requisito di ammissione.
4. Il conferimento della qualifica dirigenziale ai vincitori è effettuato sui posti della dotazione organica conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
Art. 50
Disposizioni transitorie per la dirigenza
1. Le qualifiche di dirigente della I e della II qualifica sono conservate ad personam fino all'adozione del provvedimento di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'art. 5 della LR n. 41 del 1992, come sostituito dalla presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a tale data, al personale che accede alla qualifica di dirigente compete il trattamento economico in atto previsto per la ex prima qualifica dirigenziale.
3. Al personale proveniente dalla ex prima qualifica cui sono conferiti incarichi di direzione di strutture del livello più elevato è tuttavia corrisposto, per la durata dell'incarico, il trattamento economico già corrispondente a detto incarico.
4. Gli incarichi di direzione e di coordinamento conferiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge cessano all'atto della revisione delle strutture organizzative di cui all'art. 44 secondo i termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo.
5. Nelle more della revisione delle strutture organizzative di cui all'art. 44, i dirigenti cui è conferito un incarico di coordinamento svolgono le loro funzioni secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 27 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni.
6. Fino alla nomina dei direttori generali, la competenza di questi ultimi relativa al conferimento di incarichi e mansioni superiori ai sensi dell'art. 57 del DLgs n. 29 del 1993 Sito esterno e successive modifiche è esercitata dalla Giunta.
7. Fino all'attuazione delle disposizioni che definiscono i limiti dei poteri di spesa dei dirigenti, l'attribuzione di mansioni superiori è disposta dalla Giunta.
Art. 51
Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione
1. Per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti autonomi per le case popolari, i provvedimenti amministrativi, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio e della Giunta regionali sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli organi deliberativi di enti, istituti ed aziende regionali di cui al comma 1 dell'art. 47 dello Statuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta un progetto di ridefinizione della dotazione organica e della struttura organizzativa, nel rispetto del limite massimo della dotazione esistente. Alla scadenza del suddetto termine, la Giunta provvede anche in assenza di detto progetto.
3. L'eventuale istituzione di una direzione generale può essere approvata dalla Giunta in presenza di funzioni di particolare rilevanza e complessità.
Art. 52
Modifiche della LR n. 46 del 1990
1.
Il comma 3 dell'art. 29 della LR 19 ottobre 1990, n. 46 è così sostituito:
" 3. Alle Aziende è assegnata una prima dotazione organica di personale indicata nella tabella di cui all'Allegato A. Nei limiti massimi fissati in tale tabelle, la Giunta regionale, previa rilevazione dei carichi di lavoro e tenuto conto dei limiti derivanti dalla capacità di spesa, ridefinisce la dotazione organica delle Aziende, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione. ".
2.
Nel comma 2 dell'art. 30 e della LR n. 46 del 1990 le parole " dall'entrata in vigore della legge indicata dal terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende " sono sostituite dalle seguenti:
" dall'emanazione del provvedimento indicato dal comma 3 dell'art. 29 con il quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende ".
3.
Nel comma 1 dell'art. 39 della LR n. 46 del 1990 le parole " dall'entrata in vigore della legge indicata dal terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende " sono sostituite dalle seguenti:
" dall'emanazione del provvedimento indicato dal comma 3 dell'art. 29 con il quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende ".
Art. 53
Abrogazione di norme e delegificazione
1. Salvo quanto disposto ai commi 3 e 4, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 20 luglio 1973, nn. 25 e 26;
b) 7 giugno 1974, n. 22;
c) 30 maggio 1975, n. 39;
d) 22 novembre 1976, n. 48;
e) 2 aprile 1977, n. 14;
f) 1 settembre 1978, n. 41;
g) 23 aprile 1979, n. 12;
h) 22 ottobre 1979, n. 34;
i) 29 ottobre 1979, n. 38;
l) 1 dicembre 1979, n. 44;
m) 29 dicembre 1979, n. 49;
n) 12 febbraio 1980, n. 49;
o) 28 febbraio 1980, n. 12;
p) 17 marzo 1980, n. 16;
q) 5 maggio 1980, n. 30;
r) 9 maggio 1980, n. 33;
s) 30 maggio 1980, n. 45;
t) 3 marzo 1981, n. 9;
u) 25 novembre 1981, n. 39;
v) 7 dicembre 1981, n. 44;
aa) 5 luglio 1982, n. 30;
bb) 23 agosto 1982, n. 38;
cc) 30 novembre 1982, n. 52;
dd) 14 gennaio 1983, n. 2;
ee) 8 giugno 1983, n. 19;
ff) 30 giugno 1983, n. 20;
gg) 16 agosto 1983, n. 30;
hh) 28 dicembre 1983, n. 43;
ii) 10 gennaio 1984, n. 4;
ll) 8 marzo 1984, n. 11;
mm) 10 dicembre 1984, n. 53;
nn) 25 novembre 1985, n. 24;
oo) 27 gennaio 1986, n. 5;
pp) 27 marzo 1987, n. 12;
qq) 11 febbraio 1988, n. 4;
rr) 7 luglio 1988, n. 28;
ss) 3 agosto 1988, n. 31;
tt) 21 febbraio 1990, n. 12;
uu) 18 dicembre 1990, n. 54.
2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 2 a 15, i commi da 1 a 3 dell'art. 16 e l'art. 24 della LR 12 dicembre 1985, n. 27, fermo il disposto dell'art. 49 della presente legge;
b) il Titolo VI della LR 28 ottobre 1987, n. 30;
c) gli articoli 5 e 7 della LR 13 maggio 1989, n. 13;
d) gli articoli 9, 13 e, salva l'applicazione dell'art. 49 della presente legge, l'art. 21 della LR 19 novembre 1992, n. 41.
3. Si applicano fino all'entrata in vigore di appositi regolamenti o disposizioni contrattuali che disciplinano le specifiche materie le seguenti disposizioni:
a) articoli 27, 40, 45, 48, 51, 52, 105 (commi 3 e 4) e 108 (nella parte in cui fissa il limite di età) delle LR 20 luglio 1973, nn. 25 e 26;
b) art. 51 della LR 23 aprile 1979, n. 12;
b) art. 51 della LR 23 aprile 1979, n. 12;
c) articoli 11 e da 13 a 17 della LR 22 ottobre 1979, n. 34;
d) articoli 5 e 9 della LR 3 marzo 1981, n. 9;
e) n. 4 del secondo comma dell'art. 10; lettera i) del primo comma dell'art. 11; lettera b) dell'art. 14; art. 26 e Allegato B della LR 8 marzo 1984, n. 11.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all' art. 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 25 della LR 22 ottobre 1979, n. 34.
5. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni della LR n. 44 del 1984:
a) comma terzo dell'art. 2;
b) comma quarto dell'art. 3;
c) comma terzo dell'art. 4;
d) art. 12;
e) articoli 24 e 25, salvo quanto disposto al comma 8 dell'art. 43 della presente legge;
f) articoli 28 e 29.
6.
Al comma secondo dell'art. 4 della LR 16 giugno 1984, n. 34 le parole " sospensione dal servizio e dallo stipendio e della destituzione " sono sostituite dalle parole
" sospensione dal servizio e del licenziamento ";
al comma quarto del medesimo articolo la locuzione " la destinazione " è sostituita dalla seguente:
il licenziamento ".7.
All'art. 27 della LR 12 dicembre 1985, n. 27 è aggiunto il seguente comma:
" 6 bis. Il bando relativo all'effettuazione del corso - concorso può prevedere l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente articolo a candidati non appartenenti agli organici regionali. ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 agosto 1994

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