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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 35

NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994

Art. 4
Pubblicità e ricorso contro gli atti
1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Ente deliberante.
3. Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 3, comma 5, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Sito esterno. Gli Enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi adottati al Ministero dei Lavori pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.
5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.

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