LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 25 agosto 1994
Art. 6
Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle Province
1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dalle Province nell'esercizio della loro funzione di programmazione e coordinamento.
2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere in concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.