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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2011
2. Testo Coordinato18/02/2005
3. Testo Coordinato18/02/2005
4. Testo Originale25/01/1977

Data di pubblicazione della legge modificante : 25/08/1994

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 25 agosto 1994

Art. 10
Decadenza e revoca dei contributi
1. La documentazione di cui all'articolo 9, comma 4, deve essere presentata comunque entro il 31 gennaio dell' anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo, pena la decadenza automatica dal contributo stesso.
2. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse a contributo, alla revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.

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