Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 27/12/2011 | |
2. | ![]() | 18/02/2005 | |
3. | ![]() | 18/02/2005 | |
4. | ![]() | 25/01/1977 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 25/08/1994
LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 25 agosto 1994
Art. 10
Decadenza e revoca dei contributi
1. La documentazione di cui all'articolo 9, comma 4, deve essere presentata comunque entro il 31 gennaio dell' anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo, pena la decadenza automatica dal contributo stesso.
2. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse a contributo, alla revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.