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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2023
2. Testo Coordinato12/07/2023
3. Testo Coordinato13/04/2023
4. Testo Coordinato03/08/2022
5. Testo Coordinato20/05/2021
6. Testo Coordinato29/12/2020
7. Testo Coordinato21/12/2017
8. Testo Coordinato23/06/2017
9. Testo Coordinato16/07/2015
10. Testo Coordinato20/12/2013
11. Testo Originale30/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 25/08/1994

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 25 agosto 1994

Art. 7
Iniziative della Regione
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma triennale degli interventi, di cui all'articolo 3, la Regione può realizzare direttamente manifestazioni ed iniziative culturali, di norma in collaborazione con altri soggetti, anche diversi da quelli previsti dagli articoli 5 e 6.

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