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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2023
2. Testo Coordinato29/07/2022
3. Testo Coordinato28/12/2021
4. Testo Coordinato06/11/2019
5. Testo Coordinato27/12/2017
6. Testo Coordinato18/07/2017
7. Testo Coordinato23/12/2016
8. Testo Coordinato29/07/2016
9. Testo Coordinato30/05/2016
10. Testo Coordinato26/02/2016
11. Testo Coordinato20/12/2013
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato28/07/2011
14. Testo Coordinato26/07/2011
15. Testo Coordinato03/02/2009
16. Testo Coordinato27/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Originale18/02/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2015

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

Art. 10
Decadenza e revoca dei contributi
1. La documentazione di cui all'articolo 9, comma 4, deve essere presentata comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo, pena la decadenza automatica dal contributo stesso.
2. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse a contributo, alla revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.

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