Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/12/2023 | ||
2. | 28/12/2021 | ||
3. | 29/12/2020 | ||
4. | 03/06/2019 | ||
5. | 27/12/2017 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2015
LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(aggiunte lettere c) e d) da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n.13)
Azioni programmatiche
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione:
a) sostiene progetti e iniziative culturali di rilevante interesse regionale;
b) realizza manifestazioni e iniziative promosse, di norma, in collaborazione con altri soggetti.
c) interviene per il miglioramento delle strutture adibite ad attività culturali;
d) contribuisce alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi operanti per le finalità della presente legge.