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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/05/2016
2. Testo Coordinato18/07/2014
3. Testo Coordinato30/07/2013
4. Testo Coordinato23/12/2010
5. Testo Coordinato30/11/2009
6. Testo Coordinato07/07/2009
7. Testo Coordinato27/07/2005
8. Testo Coordinato28/12/2004
9. Testo Coordinato18/12/2003
10. Testo Coordinato04/06/2003
11. Testo Originale27/03/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2015

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

Art. 6

(sostituito articolo da art. 85 L.R. 30 luglio 2015 n. 13)

Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle città capoluogo e dalle forme associative dei Comuni
1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata. Le iniziative debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.

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