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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2015

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

Art. 9

(sostituito comma 5 e aggiunti commi 6, 7 e 8 da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n. 13, poi sostituito comma 1 e abrogati commi 6 e 7 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Assegnazione e liquidazione dei contributi e dei premi
1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 3.
2. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati assegnati.
3. Per quanto riguarda i premi di cui all'art. 8, la Giunta regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale e impegna la relativa quota complessiva.
4. I contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono liquidati a presentazione di una relazione sulla attività e sui progetti ammessi a contributo, unitamente a un rendiconto finanziario, e sono rapportati ai costi effettivamente sostenuti.
5. I premi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, sono liquidati in un'unica soluzione ad intervenuta esecutività della delibera di assegnazione; i premi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 sono liquidati in un'unica soluzione a presentazione di idonea documentazione relativa alla partecipazione.
6. abrogato.
7. abrogato.
8. I benefici, di cui all'art. 4 bis, limitatamente all'anno di assegnazione, non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali nel settore della cultura.

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