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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato31/07/2020
2. Testo Coordinato18/07/2017
3. Testo Originale23/12/2016

Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/2020

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

Art. 2

(aggiunte lettere c) e d) da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n.13)

Azioni programmatiche
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione:
a) sostiene progetti e iniziative culturali di rilevante interesse regionale;
b) realizza manifestazioni e iniziative promosse, di norma, in collaborazione con altri soggetti.
c) interviene per il miglioramento delle strutture adibite ad attività culturali;
d) contribuisce alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi operanti per le finalità della presente legge.

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