LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(aggiunte lettere c) e d) da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n.13)
Azioni programmatiche
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione:
a) sostiene progetti e iniziative culturali di rilevante interesse regionale;
b) realizza manifestazioni e iniziative promosse, di norma, in collaborazione con altri soggetti.
c) interviene per il miglioramento delle strutture adibite ad attività culturali;
d) contribuisce alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi operanti per le finalità della presente legge.