LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
(prima sostituita rubrica articolo, sostituito comma 1 e modificati commi 2 e 3 da art. 85 L.R. 30 luglio 2015 n. 13, poi sostituito articolo da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)
Programma pluriennale degli interventi
1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di promozione culturale il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore.
2. Il programma pluriennale definisce in particolare:
a) gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
b) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;
c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.
3. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi definiti dal programma pluriennale, approva i criteri di concessione, erogazione, revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.