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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 7
Contributo in conto interessi sui finanziamento erogati con la garanzia dei consorzi o delle cooperative di credito
1. I contributi in conto interessi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi, con deliberazione della Giunta regionale, alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi, con gli stessi criteri e procedure di cui all'art. 6.
2. Nella deliberazione di riparto annuale la Giunta regionale stabilisce il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale le cooperative ed i consorzi di garanzia individuano le imprese destinatarie del contributo.
3. Nella stessa deliberazione viene altresì fissato il termine, non superiore a duecentoquaranta giorni dalla data della sua adozione, trascorso il quale si procede alla redistribuzione dei fondi inutilizzati dal consorzi o dalla cooperativa di garanzia, secondo criteri ivi predeterminati.

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