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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Titolo IV
Interventi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale
Art. 13
Studi di valutazione
1. Per le finalità di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che intendono verificare opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualità, attraverso adeguati studi di valutazione.
2. Gli studi di valutazione devono essere finalizzati alla verifica degli scostamenti fra l'organizzazione aziendale esistente e quanto previsto dalle normative EN (norme europee) 29000 e relativi criteri operativi applicativi per i servizi UNI (ente italiano di unificazione) ISO (organizzazione internazionale di normalizzazione) 9004/ 2.
3. Gli studi devono definire, partendo da un' analisi della reale situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per attuare il sistema di qualità aziendale.
Art. 14
Spese ammissibili
1. I contributi di cui all'art. 13 possono essere concessi a fronte di spese per:
a) consulenze esterne;
b) costi interni, analiticamente, documentati, eventualmente sostenuti dall'impresa ai fini della realizzazione degli interventi.
Art. 15
Sistemi di qualità aziendale
1. Per le finalità di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 3 la Regione concede i contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che realizzano sistemi di qualità aziendale in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.
2. La conformità del sistema di qualità alla normativa di riferimento EN 29000 viene accertata da valutatori accreditati presso istituti di certificazione per il commercio, turismo e servizi, ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui alla presente legge.
Art. 16
Attività finanziate
1. Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità, secondo la normativa della serie UNI EN 29000.
2. Le iniziative comprendono la fase di elaborazione del manuale di qualità, la fase di attuazione del sistema progettato in tutte le sue componenti, comprensiva di procedure organizzative, procedure operative, istruzioni, documenti di registrazione della qualità sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e la verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al cliente. Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione e l'addestramento del personale.
3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 13.
Art. 17
Spese ammissibili
1. I contributi di cui all'art. 15 possono essere concessi a fronte di spese sostenute per:
a) consulenze esterne;
b) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;
c) formazione e addestramento del personale, mirati a favorire e sostenere l'introduzione di sistemi di qualità aziendale;
d) interventi di laboratori esterni;
e) attivazione di forme di collaborazione e partnerariato con imprese di Stati membri della Comunità Europea nell'ambito della qualità;
f) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore elettronico;
g) verifiche ispettive tendenti ad indicare il livello di attuazione del sistema qualità interno;
h) l'apporto professionale del personale interno dipendente fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo documentabile tramite autocertificazione ai sensi delle Leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 18
Contributi per la certificazione del sistema di qualità
1. Per le finalità di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che intendono certificare il proprio sistema di qualità.
2. La Regione finanzia la spesa che i destinatari dei contributi devono sostenere per il primo rilascio di certificazione da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.
3. I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di certificazione accreditati.
Art. 19
Misura dei contributi
1. I contributi di cui all'art. 13 sono concessi fino ad un importo massimo di 10 milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di studi di valutazione.
2. I contributi di cui all'art. 15 sono concessi fino ad un massimo di 70 milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del trentacinque per cento della spesa considerata ammissibile per al realizzazione dei sistemi di qualità aziendale.
3. I contributi di cui all'art. 18 sono concessi fino ad un massimo di 10 milioni per impresa e possono coprire fino ad un massimo del trantacinque per cento della spesa considerata ammissibile per la certificazione di sistemi di qualità aziendale.
Art. 20
Attività di sensibilizzazione e informazione
1. Per le finalità di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 1, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione, mirate alle piccole e medie imprese, sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di:
a) attuazione di sistemi di qualità aziendale;
b) certificazione di sistemi di qualità.
2. La Regione, per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1, può:
a) stipulare convenzioni per le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del commercio, del turismo e dei servizi per promuovere iniziative comuni;
b) avvalersi di imprese o di professionisti con provata competenza ed esperienza nella materia di qualità.
3. La Regione può altresì concorrere con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati al comma 2, nell'ambito delle materie indicate dal presente articolo.

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