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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Titolo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 21
Controlli
1. I destinatari dei contributi regionali, entro novanta giorni dalla realizzazione dell'intervento, provvedono a presentare all'Assessore competente in materia di commercio una relazione tecnica, accompagnata da idonea documentazione, che illustri le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.
2. Nel caso di contributi per la certificazione, la relazione tecnica deve illustrare le modalità di svolgimento del programma di certificazione, la avvenuta realizzazione dello stesso, i risultati conseguiti e deve essere accompagnata dall'attestato di avvenuta certificazione, rilasciato da parte di un organismo nazionale od internazionale accreditato. Entrambi i documenti vanno presentati entro sessanta giorni dall'ottenimento della certificazione.
3. L'Assessorato competente in materia di commercio svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti per la concessione del contributo.
Art. 22
Esame CEE
1. I contributi previsti dalle disposizioni che precedono sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione CEE del regime di aiuti previsti dalla presente legge.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 24
Abrogazione di leggi
1. Sono abrogate la LR 17 gennaio 1983, n. 3, la LR 14 giugno 1984, n. 32 e la LR 2 agosto 1986, n. 22.
Art. 25
Norma transitoria
1. Limitatamente all'esercizio finanziario 1994, conservano efficacia le domande presentate a norma della LR 17 gennaio 1983, n. 3

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