LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5
Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994
Art. 1
Finalità
1. La Regione, al fine di valorizzare la persona anziana come soggetto rilevante per la società e prevenirne la non autosufficienza, detta norme per l'attuazione di azioni positive che contribuiscano a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale e, a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura.
2. La Regione detta altresì norme per consentire il riconoscimento e garantire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone anziane, particolarmente di quelle non autosufficienti.