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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Art. 13
Accoglienza in famiglia
1. Nell'ambito delle iniziative promozionali di cui all' art. 2 della LR 12 gennaio 1985, n. 2, la Regione favorisce la realizzazione in forma sperimentale di programmi tendenti ad inserire, in raccordo con l'ente pubblico, l'anziano solo in una famiglia diversa da quella naturale, disponibile ad accoglierlo nel proprio ambito, sulla base di un accordo tra l'anziano e la famiglia stessa.
2. La Giunta regionale emanerà apposita direttiva per regolamentare tali forme sperimentali di accoglienza per anziani soli.

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