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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Art. 14
Accordo di programma
1. I Sindaci dei Comuni sede di distretto di Unità Sanitaria locale, al fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane, promuovono la conclusione di accordi di programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, per l'attivazione, di norma nell' ambito territoriale di ciascun distretto, di un servizio unico per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane (Servizio assistenza anziani) e delle relative Unità di valutazione geriatrica.
2. La Regione favorisce la conclusione degli accordi di cui al comma 1.
3. I COmuni possono altresì emandare in tutti o in parte la gestione degli interventi socio - assistenziali di cui all'art. 12 al Servizio assistenza anziani attivato dall'accordo di programma.

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