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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Art. 15
Servizio assistenza anziani
1. Il servizio per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane, punto unico di riferimento per gli anziani in stato di bisogno, può essere articolato sul territorio e ha le seguenti funzioni:
a) compiere una prima valutazione della situazione dell' anziano al fine di avviarlo, secondo il tipo di bisogno, alla rete dei servizi sociali o, tramite l'UVG di cui all' art. 17, a quella dei servizi integrati socio - sanitari;
b) garantire il coordinato utilizzo della rete complessiva del servizi socio - sanitari tramite la verifica costante delle disponibilitè esistenti sul territorio e la gestione dei rapporti amministrativi conseguenti all'accordo di programma;
c) ottimizzare la qualità degli interventi, tramite anche la individuazione del responsabile di ogni singolo caso.
2. Il Servizio attiva le Unità di valutazione geriatrica previste nell'accordo di programma e ne organizza l'attività
3. Fermo restando che la spesa per il personale sanitario resta a carico del Fondo sanitario regionale, nell'ambito dell'accordo i soggetti aderenti stabiliranno il riparto della spesa per il funzionamento del Servizio e per la gestione dell'accordo di programma.

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