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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Art. 17
Unità di valutazione geriatrica territoriale
1. L'Unità di valutazione geriatrica territoriale, valuta i bisogni socio - sanitari dell'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza ed è composta da:
a) un medico geriatra;
b) un infermiere professionale o un assistente sanitario;
c) un assistente sociale. Al fine di garantire il collegamento dell'ospedale con il territorio, il medico geriatra verrà preferibilmente individuato all'interno della divisione di geriatria, ove esistente.
2. Al fine di predisporre con il coinvolgimento della famiglia il programma assistenziale personalizzato l'Unità di valutazione geriatrica si raccorda con il medico di famiglia della persona anziana e con il responsabile del caso.
3. L'Unità di valutazione geriatrica sulla base di protocolli omogenei per il territorio regionale predisposti dagli Assessorati regionali competenti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) definisce per ciascun anziano il programma assistenziale personalizzato in accordo con il medico di famiglia sulla base di una valutazione multidimensionale e, in caso si tratti di persona dimessa dall'ospedale, di concerto con i responsabili delle divisioni ospedaliere, come previsto all'art. 19;
b) dispone l'utilizzo della rete dei servizi socio - sanitari integrativi. L'Unità di valutazione geriatrica dispone altresì l'eventuale diversa destinazione dell'anziano nella rete dei servizi sulla base della revisione periodica del programma assistenziale personalizzato e tenuto conto della evoluzione del bisogno dell'anziano;
c) provvede alla eventuale certificazione di non autosufficienza della persona anziana, assumendo le funzioni già attribuite alle Commissioni socio - sanitarie per la certificazione della non autosufficienza;
d) trasmette alle sezioni degli Osservatori di cui all'art. 4 con appositi moduli informativi le valutazioni e i dati significativi dei singoli casi esaminati.
4. Per l'elaborazione dei protocolli di cui al comma 3 la Regione si avvale di un gruppo tecnico in cui sono rappresentati gli organismi delle categorie professionali di cui al comma 1 e dei medici convenzionati per la medicina generale.

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