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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Art. 2
Destinatari
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini anziani sia autosufficienti che non autosufficienti residenti in Emilia - Romagna e si estendono altresì ai soggetti anziani secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della LR 12 gennaio 1985, n. 2.
2. Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della propria persona a mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. E' altresì beneficiario degli interventi previsti per gli anziani autosufficienti l'adulto non autosufficiente a causa di forme morbose a forte prevalenza nell'età senile.

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